venerdì 28 dicembre 2012

IMU come cambia la tassazione


Distinguendo i fabbricati locati daifabbricati non locati, si segnala che dal 2012 i fabbricati locati sono soggetti all’Imue alle imposte sui redditi, mentre i secondi sono solo soggetti all’Imu, ma non più alle imposte sui redditi delle persone fisiche.





Come si calcola l’Imu sugli edifici locati

A questo punto bisogna anche distinguere tra locazione e comodato: la prima consiste in uno scambio di obbligazioni (il locatore concede l’immobile all’inquilino, il quale si impegna a pagargli il corrispettivo), mentre la seconda consiste in una consegna di una parte all’altra di "una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta". 
Le case date in affitto, dunque, vengono considerate in tutto e per tutto una vera e propria seconda proprietà, per cui l’aliquota base da considerare per il pagamento dell’Imu sarà dello 0,76%. Tuttavia i Comuni avranno facoltà di ridurre l’aliquota base dallo 0,76% allo 0,4%.
Il calcolo dell’Imu si effettuerà considerando i seguenti parametri:
- rivalutazione del 5% della rendita catastale dell’immobile;
- applicazione del coefficiente di moltiplicazione, variabile in base alla categoria catastale dell’immobile;
- applicazione dell’aliquota base ordinaria per l’Imu (0,76%).

Le spese detraibili

Il corrispettivo per l’affitto può in molti casi includere anche spese ulteriori, come riparazioni, condominio e bollette. Al momento di versare il tributo, dunque, sarà necessario detrarre dal tributo queste spese, poiché non rappresentano un reddito per il calcolatore. Quindi, tanto per fare un esempio, se il locatore affitta una casa al prezzo di 2.000 euro e aggiunge a questa cifra le spese a suo carico relative al condominio e all’acqua, al momento della dichiarazione dei redditi, dovrà sottrarre le spese di condominio e acqua dai 2.000 euro d’affitto, risultando dunque come canone reale la differenza tra i 2.000 euro e le spese sopraccitate. Alla cifra totale andrà inoltre soggetta la detrazione forfetaria del 15% (oppure del 25% per i fabbricati che si trovano a Venezia, Giudecca, Murano e Burano, o del 35% per quanto riguarda i fabbricati con vincolo storico, artistico o monumentale).

Immobili pignorati o sequestrati

Per chi invece pone le questioni sul versamento dell’Imu o meno in caso di immobili pignorati o sequestrati, le situazioni appaiono di diversa entità. 
Qualora infatti il proprietario dell’immobile subisca un pignoramento, si ritiene che il pagamento dovrà comunque essere effettuato, poiché il pignoramento "non determina alcuna modificazione nella titolarità del diritto di proprietà", ma "implica soltanto che al debitore è impedito di disporre del bene stesso e dei frutti che derivano dal suo godimento, senza che detti cespiti fuoriescano dal suo patrimonio giuridico". 
Nel caso del sequestro, invece, bisognerà distinguere tra sequestro civile e sequestro penale e studiare dunque i determinati casi secondo le leggi vigenti.

Fabbricati non ultimati o strumentali all’esercizio di imprese, arti e professioni

fabbricati non ultimati sono soggetti a imposizione dal momento in cui vengono iscritti in catasto. Per ciò che concerne i fabbricati strumentali all’esercizio di imprese, arti e professioni, anch’essi sono soggetti a Imu, ma, vista la doppia imposizione (il loro reddito va incluso nel reddito d’impresa, professionale o artistico),i Comuni potranno decretare la riduzione dell’aliquota base fino allo 0,4%.
FONTE :http://www.forexinfo.it/

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