martedì 26 marzo 2013

Calcolo dell’imposta di registro sulle proroghe


Per proroga si intende l’allungamento della durata iniziale stabilita in un contratto d’affitto. La proroga presuppone il solo pagamento dell’imposta di registro e non la presentazione del contratto; in quanto quest’ultimo si intende invariato ad eccezione della durata.
Se intende per proroga anche la seconda parte dei classi contratti che prevedono una durata iniziale + rinnovo. Per esempio dopo i primi 4 anni dei 4+4 è necessario registrare la proroga; oppure ad esempio dopo i primi 3 anni dei contratti concordati 3+2.
Il codice tributo del F23 per questa imposta è 114T, independentemente che l’imposta sia riferita all’intera durata o alla prima annualità. Nel campo Descrizione del F23 deve essere specificato se il pagamento è riferito alla prima annualità o all’intero periodo.
Il calcolo dell’imposta di registro della proroga dipende da vari fattori. Il primo è l’oggetto della locazione:

Immobili ad uso abitativo

Rientrano in questo gruppo tutti gli immobili che per natura catastale sono ad uso abitativo (categorie catastali A), cantine, box e altri annessi al fabbricato di tipo residenziale. Se il contratto di locazione è soggetto ad IVA si paga l’imposta nella misura fissa di € 67,00. In caso contrario, cioè se il contratto non è soggetto ad IVA, si può scegliere di pagare l’imposta per la prima annualità o per l’intera durata.
Per l’intera durata si intende la durata dell’eventuale rinnovo o periodo stabilito per la proroga. Cioè per esempio, 4 anni nel caso di contratti 4+4, oppure 2 anni nel caso di contratti agevolati 3+2.
Gli importi di imposta di registro risultanti dai calcoli vanno arrotondati all’unità di euro. Per difetto se non supera i 50 centesimi e per eccesso se i centesimi sono uguali o superiori a 50. Per esempio se il calcolo del 2% sul canone annuo risulta essere € 144,40; allora l’imposta di registro sarà € 144,00.

Prima annualità

L’imposta di registro è uguale al 2% del canone annuo aggiornato eventualmente all’ISTATPer esempio con una locazione il cui canone mensile è di € 500,00, l’imposta sarà € 120,00 (2% di € 6.000,00).Se il 2% è inferiore ai € 67,00, allora si paga l’imposta nella misura fissa di € 67,00.

Intera durata del contratto

Questo tipo di registrazione prevede il pagamento del 2% del canone pattuito per tutte le annualità della proroga (es: 4 anni nel caso di 4+4) con una detrazione di imposta in percentuale, pari alla metà (1,5%) del tasso vigente di interesse legale (3% dal 1/1/2008 ) moltiplicato per il numero delle annualità. Per capire meglio vediamo il seguente esempio:
Locazione 4+4 con canone mensile di € 500,00.
Canone annuo: € 6.000,00.
Imposta di registro su tutta la durata: € 480,00 = 2% di (€ 6.000,00 x 4 anni)
Detrazione d’imposta: € 28,80 = 6% (1,5% x 4 anni) di € 480,00
Imposta da pagare: € 451,00 = arrotondamento di € 451,20 = € 480,00 – € 28,80
Il codice tributo del F23 per questa imposta è 107T.
Nel caso di contratti con canone concordato (3+2), nei comuni ad alta densità abitativa, il calcolo viene fatto sul 70% del canone annuo (in virtù di una detrazione del 30% sull’imposta di registro).

Immobili ad uso strumentale

Gli immobili strumentali per natura sono quelli che, secondo la legge, non possono essere destinati ad una diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. Questi immobili hanno una categoria catastale che determina l’uso professionale. Per esempio, sono immobili strumentali: i negozi e le botteghe (categoria C/1); gli uffici e gli studi (categoria A/10); i magazzini sotterranei per depositi e derrate (categoria catastale B/8), ecc.
Se il locatore non ha partita IVA, l’imposta di registro viene calcolata come per gli immobili ad uso abitativo (vedere sopra).
Dopo l’approvazione del decreto legge n. 223 del 4/7/2006, tutti i contratti di locazione che hanno per oggetto immobili strumentali per natura, devono essere registrati in termine fisso. Anche per questi contratti, al momento della registrazione, si può scegliere di pagare l’imposta di registro per la prima annualità o per l’intera durata del contratto.
Gli importi di imposta di registro risultanti dai calcoli devono essere arrotondati all’unità di euro. Per difetto se non supera i 50 centesimi e per eccesso se i centesimi sono uguali o superiori a 50. Per esempio se il calcolo risultante del 1% sul canone annuo risulta essere € 200,55; allora l’imposta di registro sarà € 201,00.

Prima annualità

L’imposta di registro è uguale al 1% del canone annuo aggiornato eventualmente all’ISTATPer esempio con una locazione il cui canone mensile è di € 1.000,00, l’imposta sarà € 120,00 (1% di € 12.000,00)Se il 1% è inferiore ai € 67,00, allora si paga l’imposta nella misura fissa di € 67,00.

Intera durata del contratto

Questo tipo di registrazione prevede il pagamento del 1% del canone pattuito per tutte le annualità della proroga (es: 6 anni nel caso di 6+6) con una detrazione di imposta in percentuale, pari alla metà (1,5%) del tasso vigente di interesse legale (3% dal 1/1/2008 ) moltiplicato per il numero delle annualità. Per capire meglio vediamo il seguente esempio:
Locazione 6+6 con canone mensile di € 1.000,00.
Canone annuo: € 12.000,00.
Imposta di registro su tutta la durata: € 720,00 = 1% di (€ 12.000,00 x 6 anni)
Detrazione d’imposta: € 64,80 = 9% (1,5% x 6 anni) di € 720,00
Imposta da pagare: € 655,00 = arrotondamento di € 655,20 = € 720,00 – € 28,80
Fonte affitti.wordpress.com

Sanzioni e interessi per la tardiva registrazione di un contratto di comodato gratuita


I contratti di comodato gratuito devono essere registrati entro 20gg della data di stipula del contratto. Se il contratto viene registrato oltre quella data; allora dovranno essere versati, oltre all’imposta di registro dovuta, la sanzione e gli interessi legali previsti per legge.

Sanzioni

L’importo della sanzione viene calcolato in percentuale sull’imposta di registro dovuta. Le percentuali da utilizzare dipendono del tempo trascorso tra la data di stipula e la data di registrazione:
  • 10% (entro il 120° giorno)
  • 12% (entro il anno)
  • Oltre il anno si esegue la registrazione previo versamento della sola imposta+interessi; sarà l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate a comunicare e richiedere la sanzione.
Se la violazione (cioè quando è scaduto il termine di 20gg per la registrazione) è uguale o successiva al 1mo Febbraio 2011 allora si applicano le seguenti percentuali.
  • 12% (entro il 120° giorno)
  • 15% (entro il anno)
  • Oltre il anno si esegue la registrazione previo versamento della sola imposta+interessi; sarà l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate a comunicare e richiedere la sanzione.
Il codice da utilizzare nel F23 per le sanzioni è 671T.

Interessi

Gli interessi legali vanno calcolati sull’importo dell’imposta di registro dovuta tra la data di stipula + 20 gg e la data di registrazione.
Per calcolare gli interessi legali potete utilizzare gratuitamente la calcolatrice gratuita di DATOS.
Il codice da utilizzare nel F23 per gli interessi è 731T.

 Fonte :  affitti.wordpress.com

Calcolo dell’imposta di registro sulle locazioni pluriennali


L’imposta di registro di un contratto d’affitto dipende da vari fattori. Il primo, e più importante, è l’oggetto della locazione:

Immobili ad uso abitativo

Rientrano in questo gruppo tutti gli immobili che per natura catastale sono ad uso abitativo (categorie catastali A), cantine, box e altri annessi al fabbricato di tipo residenziale. Se il contratto di locazione è soggetto ad IVA si paga l’imposta nella misura fissa di € 67,00. In caso contrario, cioè se il contratto non è soggetto ad IVA, si può scegliere di pagare l’imposta per la prima annualità o per l’intera durata.
Per l’intera durata si intende la durata iniziale senza rinnovo. Cioè per esempio, 4 anni nel caso di contratti 4+4, oppure 3 anni nel caso di contratti agevolati 3+2. Superata la prima parte del contratto bisogna fare la registrazione della proroga.
Gli importi di imposta di registro risultanti dai calcoli vanno arrotondati all’unità di euro. Per difetto se non supera i 50 centesimi e per eccesso se i centesimi sono uguali o superiori a 50. Per esempio se il calcolo del 2% sul canone annuo risulta essere € 144,40; allora l’imposta di registro sarà € 144,00.

Prima annualità

L’imposta di registro è uguale al 2% del canone annuo.  Per esempio con una locazione il cui canone mensile è di € 500,00, l’imposta sarà € 120,00 (2% di € 6.000,00)Se il 2% è inferiore ai € 67,00, allora si paga l’imposta nella misura fissa di € 67,00.
Il codice tributo del F23 per questa imposta è 115T.

Annualità successive

Le annualità successive vanno pagate entro 30gg dalla cadenza annuale del contrattoPer esempio se un contratto inizia il 1/9/2007 allora l’annualità successiva relativa al 2008 deve essere pagata entro 30/9/2008. L’imposta di registro in questi casi è il 2% del canone aggiornato senza la misura fissa dei € 67,00. Attenzione: si deve prendere il canone aggiornato e non quello originale. Il canone può essere aggiornato per vari motivi, uno dei più comuni è quello dell’aumento sulla base dell’indice FOI dell’ISTAT.
Il codice tributo del F23 per questa imposta è 112T.

Intera durata del contratto

Questo tipo di registrazione prevede il pagamento del 2% del canone pattuito per tutte le annualità del contratto (es: 4 anni nel caso di 4+4) con una detrazione di imposta in percentuale, pari alla metà (1,25%) del tasso vigente di interesse legale (2,5% dal 1/1/2012 ) moltiplicato per il numero delle annualità. Per capire meglio vediamo il seguente esempio:
Locazione 4+4 con canone mensile di € 500,00.
Canone annuo: € 6.000,00.
Imposta di registro su tutta la durata: € 480,00 = 2% di (€ 6.000,00 x 4 anni)
Detrazione d’imposta: € 24,00 =5% (1,25% x 4 anni) di € 480,00
Imposta da pagare: € 456,00  = € 480,00 – € 24,00
Il codice tributo del F23 per questa imposta è 107T.
Nel caso di contratti con canone concordato (3+2), nei comuni ad alta densità abitativa, il calcolo viene fatto sul 70% del canone annuo (in virtù di una detrazione del 30% sull’imposta di registro).
Se tutti i locatori optano per la cedolare secca, allora non si paga l’imposta di registro e di bollo. Invece se c’è un regime misto (cioè almeno un locatore non opta per la cedolare secca), allora l’imposta di registro viene calcolata per la sola percentuale totale di proprietà dei locatori che non hanno optato per la cedolare secca. Per esempio, una locazione con marito e moglie al 50% ciascuno, in cui la moglie non opta per la cedolare secca e un canone annuo di € 12.000,00, l’imposta di registro sarà di € 120,00 = 50% del 2% su € 12.000,00. Se l’importo è inferiore ai € 67,00, allora si paga l’imposta nella misura fissa di € 67,00. Nei regimi misti di cedolare secca, l’imposta di bollo si paga interamente.
Nel caso il deposito cauzionale è versato da un estraneo al contratto di locazione, allora all’imposta di registro precedentemente calcolata deve essere aggiunto lo 0,5% della cauzione. Vediamolo con un esempio:
Locazione 4+4 con canone mensile di € 500,00
Deposito cauzionale di € 2.000,00 versato da un garante
2% di € 6.000,00 = € 120,00
+
0,5% di € 2.000,00 = € 10,00
Imposta di registro da pagare: € 130,00

Immobili ad uso strumentale

Gli immobili strumentali per natura sono quelli che, secondo la legge, non possono essere destinati ad una diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. Questi immobili hanno una categoria catastale che determina l’uso professionale. Per esempio, sono immobili strumentali: i negozi e le botteghe (categoria C/1);  gli uffici e gli studi (categoria A/10); i magazzini sotterranei per depositi e derrate (categoria catastale B/8), ecc.
Se il locatore non ha partita IVA, l’imposta di registro viene calcolata come per gli immobili ad uso abitativo (vedere sopra).
Dopo l’approvazione del decreto legge n. 223 del 4/7/2006, tutti i contratti di locazione che hanno per oggetto immobili strumentali per natura, devono essere registrati in termine fisso. Anche per questi contratti, al momento della registrazione, si può scegliere di pagare l’imposta di registro per la prima annualità o per l’intera durata del contratto.
Per l’intera durata si intende la durata iniziale senza rinnovo. Cioè per esempio, 6 anni nel caso di quelli 6+6. Superata la prima parte del contratto è necessario fare la registrazione della proroga.
Gli importi di imposta di registro risultanti dai calcoli devono essere arrotondati all’unità di euro. Per difetto se non supera i 50 centesimi e per eccesso se i centesimi sono uguali o superiori a 50. Per esempio se il calcolo risultante del 1% sul canone annuo risulta essere € 200,55; allora l’imposta di registro sarà € 201,00.

Prima annualità

L’imposta di registro è uguale al 1% del canone annuo.  Per esempio con una locazione il cui canone mensile è di € 1.000,00, l’imposta sarà € 120,00 (1% di € 12.000,00)Se il 1% è inferiore ai € 67,00, allora si paga l’imposta nella misura fissa di € 67,00.
Il codice tributo del F23 per questa imposta è 115T.

Annualità successive

Le annualità successive vanno pagate entro 30gg dalla cadenza annuale del contrattoPer esempio se un contratto inizia il 1/9/2007 allora l’annualità successiva relativa al 2008 deve essere pagata entro 30/9/2008. L’imposta di registro in questi casi è il 1% del canone aggiornato senza la misura fissa dei € 67,00. Attenzione: si deve prendere il canone aggiornato e non quello originale. Il canone può essere aggiornato per vari motivi, uno dei più comuni è quello dell’aumento sulla base dell’indice FOI dell’ISTAT.
Il codice tributo del F23 per questa imposta è 112T.

Intera durata del contratto

Questo tipo di registrazione prevede il pagamento del 1% del canone pattuito per tutte le annualità del contratto (es: 6 anni nel caso di 6+6) con una detrazione di imposta in percentuale, pari alla metà (0,75%) del tasso vigente di interesse legale (1,5% dal 1/1/2011 ) moltiplicato per il numero delle annualità. Per capire meglio vediamo il seguente esempio:
Locazione 6+6 con canone mensile di € 1.000,00.
Canone annuo: € 12.000,00.
Imposta di registro su tutta la durata: € 720,00 = 1% di (€ 12.000,00 x 6 anni)
Detrazione d’imposta: € 32,40 = 4,5% (0,75% x 6 anni) di € 720,00
Imposta da pagare: € 688,00 = arrotondamento di € 687,60 = € 720,00 – € 32,40
Il codice tributo del F23 per questa imposta è 107T.
Nel caso il deposito cauzionale è versato da un estraneo al contratto di locazione, allora all’imposta di registro precedentemente calcolata, per la prima annualità o l’intera durata, deve essere aggiunto lo 0,5% della cauzione. Vediamolo con un esempio:
Locazione 6+6 con canone mensile di € 1.000,00
Deposito cauzionale di € 2.000,00 versato da un garante
1% di € 12.000,00 = € 120,00
+
0,5% di € 2.000,00 = € 10,00
Imposta di registro da pagare: € 130,00
FONTE affitti.wordpress.com

Diritti di segreteria non dovuti per la registrazione dei contratti


Diritti di segreteria non dovuti per la registrazione dei contratti


diritti di segreteria (codice 964T del modello F23), che alcuni uffici dell’Agenzia delle Entrate richiedevano per laregistrazione dei contratti di locazionenon sono dovuti.  Ora con la risoluzione numero 24/E del 14 Marzo 2012 è stato stabilito in via ufficiale che tali importi non possono essere richiesti all’atto di registrazione. Restano comunque validi questi importi quando si richiede una copia della registrazione del contratto successivamente all’atto vero e proprio di registrazione.
/affitti.wordpress.com
RISOLUZIONE N. 24/E
Direzione Centrale Normativa
Roma, 14 marzo 2012
OGGETTO: Consulenza giuridica – Uffici dell’Amministrazione finanziaria – Applicazione tributi speciali agli atti registrati in ufficio
Con la richiesta di consulenza specificata in oggetto, concernente l’interpretazione del D.L. n. 533 del 1954, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'Ufficio ha richiesto consulenza giuridica sulla corretta applicazione dei tributi speciali di cui al DL. n. 533/1954 e Dpr. 648/1972 per la registrazione di scritture private non autenticate, serie 3, degli atti pubblici cartacei delle serie 1 e 1V, delle scritture private autenticate cartacee delle serie 2 e 2V, delle scritture private non autenticate della serie 3V nonché degli atti giudiziari.
La circolare n. 26/2011 al punto 4.2 affronta tale tematica, con riferimento alla registrazione dei contratti di locazione con o senza opzione per la cedolare secca, prevedendo che detti tributi non sono applicabili per la registrazione dei contratti di locazione.
Al fine di uniformare i comportamenti in ordine alla registrazione in ufficio dei contratti/atti, l'Ufficio chiede un parere in ordine alla corretta applicazione di tali tributi speciali nel caso di registrazione di atti pubblici diversi dai telematici e scritture private autenticate e non diversi dalle locazioni, nonché degli atti giudiziari.2
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA
A parere dell'Ufficio istante, la circolare n. 26/2011 esprime, in tema di applicazione di tributi speciali, un principio che pare di carattere generale e pertanto suscettibile di essere applicato alla registrazione in ufficio di tutte le tipologie di atti.
Osserva, tuttavia, che il Titolo II della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, al punto II prevede la corresponsione dei tributi speciali per "il rilascio dei certificati e attestazioni di qualsiasi specie: copie o estratti di atti, di denunzie e di documenti depositati negli uffici".
Quindi, l'interpretazione della norma fornita dalla circolare n. 26/E del 2011 presuppone che si distingua se tale attività si sostanzia nel rilascio di documenti che attestano e certificano atti o fatti che sono a conoscenza della pubblica amministrazione e che possono essere desunti dalla consultazione di atti in possesso della medesima, oppure no. Sicché "Il presupposto per l'applicazione dei tributi speciali non si realizza con riferimento alle annotazioni di avvenuta registrazione apposte dall'ufficio in calce o a margine dell'atto portato alla registrazione. L'annotazione sull'atto degli estremi e della data di registrazione prevista dall'articolo 16 del TUR, costituisce, infatti, una modalità di "Esecuzione della Registrazione" stessa che si incardina nel procedimento di registrazione degli atti. Tale procedura non può qualificarsi (...) né come certificazione, né come attestazione da parte dell'ufficio.".
PARERE DELLA DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA
Il Titolo II della tabella A, allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, al punto 2) prevede la corresponsione dei tributi speciali per “il rilascio dei
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certificati e attestazioni di qualsiasi specie: copie o estratti di atti, di denunzie e di documenti depositati negli uffici (...)”.
Con circolare 1° giugno 2011 n. 26/E, con riferimento alla registrazione dei contratti di locazione e di esercizio dell’opzione per il regime della cedolare secca, è stato chiarito che “il presupposto per l'applicazione dei tributi speciali non si realizza con riferimento alle annotazioni di avvenuta registrazione apposte dall’ufficio in calce o a margine dell’atto portato alla registrazione”, atteso che tali annotazioni costituiscono una modalità di “Esecuzione della Registrazione” e che, pertanto, non possono qualificarsi né come certificazione, né come attestazione da parte dell'ufficio.
A tale conclusione si è giunti anche in considerazione della circostanza che “la richiesta di registrazione del contratto è presentata dal contribuente in adempimento di un obbligo di legge” e che, quindi, l’attività svolta dagli uffici dell’Agenzia delle entrate per l’espletamento di tale formalità non può essere inquadrata nell’ambito dei servizi resi al cittadino di cui al D.L. n. 533 del 1954.
In proposito, la scrivente ritiene che la soluzione interpretativa soprarichiamata costituisca un principio di carattere generale, suscettibile di essere applicato alla registrazione in ufficio di tutte le tipologie di atti.
Pertanto, si precisa che per l’annotazione degli estremi di registrazione a margine o in calce all'atto/i restituito/i, effettuata nell’ambito del procedimento di registrazione, secondo le modalità previste per la registrazione degli atti pubblici, delle scritture private non autenticate e degli atti giudiziari, non sono dovuti i tributi speciali di cui al punto 2) del Titolo II della tabella, annessa al decreto- legge n. 533 del 1954, per carenza del presupposto impositivo.
Con riferimento alla registrazione volontaria di atti ex articolo 8 del TUR, si ritiene che non siano dovuti i tributi speciali, atteso che l’annotazione operata dall’ufficio secondo le modalità previste dall’articolo 16 del TUR costituisce, anche in tal caso, una modalità di “Esecuzione della Registrazione”.
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Restano infine, in ogni caso, dovuti i tributi speciali per il rilascio di copie, estratti, certificazioni o attestazioni resi dall'Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE

QUANDO IL PROPRIETARIO DECIDE DI VENDERE. L'INQUILINO?


Quando il proprietario decide di vendere. L'inquilino?


Cosa succede ad un inquilino il cui proprietario decide di vendere l'appartamento dopo un solo anno di locazione? Deve ricominciare l'annosa ricerca o ha diritto a rimanere lì? Scopriamo cosa dice la nostra cara legge!
Quando il proprietario decide di vendere. L'inquilino?

Ho preso in affitto una casa con un contratto di locazione di 4 anni + 4 scade a luglio2016. A febbraio il proprietario mi ha inviato la disdetta per iscritto invitandomi a lasciare l'immobile entro luglio di quest'anno , senza precisare i motivi. Mi ha poi fatto sapere, ma solo verbalmente, che la casa è stata messa in vendita. E'regolare tutto ciò?
Matteo

Va anzitutto precisato che il proprietario titolare di un contratto libero della durata di 4 anni + 4 (stipulato a norma della legge 431/98) può esercitare facoltà di disdetta solo in occasione delle scadenze contrattuali (primi 4 anni o successivi 4, 8, eccetera) dando sei mesi di preavviso. Inoltre, alla prima scadenza contrattuale,la disdetta è valida solo per uno dei motivi previsti dall'art. 3 comma 1 della legge 431/98. Fra tali motivazioni rientra anche quella di vendita dell'immobile, a condizione che il locatore non disponga di altro immobile di proprietà, oltre a quello eventualmente adibito a sua abitazione principale. Affinché la disdetta sia valida è tuttavia necessario che il locatore invii lettera raccomandata, con almeno 6 mesi di preavviso,indicando la motivazione che giustifica la richiesta di cessazione del contratto. Una lettera di disdetta priva di indicazioni relative alla motivazione è da considerarsi nulla. A maggior ragione nel suo caso, non essendo rispettati i termini contrattuali, può considerare del tutto inefficace tale disdetta e continuare ad abitare regolarmente il suo immobile. Il suo proprietario può eventualmente vendere comunque il suo immobile, cedendo anche il contratto d'affitto. Per lei vorrebbe dire solo avere un nuovo proprietario ma non subire alcun tipo di cambiamento dal punto di vista contrattuale.
Fonte www.blogaffitto.it

Affitto transitorio, a misura di lavoratore precario


Affitto transitorio, a misura di lavoratore precario


Cerco casa in affitto per un anno. Ma perché in Italia gli affitti devono essere per forza di almeno quattro anni? Nell'epoca dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei co.co.pro e dei "giovani precari" che smettono di essere giovani e continuano ad essere precari, l'affitto transitorio è senz'altro la soluzione ideale.
In un mondo in cui la mobilità sociale aumenta di pari passo con gli spostamenti alla ricerca di un lavoro, c'è sempre più bisogno di casa per non più di qualche mese.
Se aggiungiamo a questo la dilagante precarietà, che costringe tanti giovani (e tanti ormai ex-giovani) a spostarsi in cerca di un'occupazione (comunque precaria...), è evidente come il settore immobiliare debba trovare soluzioni per gli inquilini che devono far fronte a esigenze di alloggio temporanee.
Il classico contratto di affitto a canone libero, di durata 4 anni rinnovabili di altri 4, è decisamente "scomodo". Calza male nei ritmi della vita di oggi. Serve una formula che sappia adattarsi alle esigenze di temporaneità di chi si sposta per lavoro e, ancor di più, di chi un lavoro sa di averlo oggi, ma non domani.
È naturalmente possibile stipulare un contratto di affitto di normale durata, dandone poi adeguata disdetta in un secondo momento. Ma se già ora so che me ne andrò da qui a qualche mese dall'abitazione che prendo in affitto, perché dovermi complicare la vita con inutili disdette, scadenze e tempistiche contrattuali?Meglio scegliere fin da subito un contratto di affitto che tenga conto della temporaneità della permanenza nell'abitazione.
Parliamo quindi di affitto transitorio con Cristina Serafini, titolare dell'agenzia Solo Affitti di Saint Vincent, in Valle d'Aosta.
2013-02 Affitti transitori per lavoratori precariSa.: È un fenomeno diffuso dalle sue parti il contratto di affitto transitorio?
Se.: Assolutamente sì. A Saint Vincent e nelle vallate circostanti questa forma contrattuale è piuttosto frequente. Circa il 27% dei contratti di affitto che gestiamo in un anno sono contratti transitori.
Sa.: Perfettamente in linea con il dato nazionale. L'ultima rilevazione condotta da Solo Affitti in collaborazione con Nomisma registra un 26% circa di contratti di questo tipo nelle principali città italiane. Ma chi ricorre all'affitto transitorio nella sua zona?
Se.: Si tratta per lo più di persone con contratti di lavoro a tempo determinato o a progetto. Clienti che, con un termine molto in uso, potremmo definire "precari".
Sa.: Quanti?
Se.: Oltre il 95% dei contratti di affitto transitori che gestisco prevedono come esigenza di transitorietà la scadenza del contratto di lavoro.
Sa.: E quanto possono durare questi affitti di natura transitoria?
Se.: La legge permette durate comprese tra 1 e 18 mesi.
Sa.: Al di là dei termini di legge, secondo la sua esperienza qual è la durata contrattuale che in media viene pattuita tra le parti?
Se.: Come dicevamo, si tratta per lo più di lavoratori a termine, quindi la scadenza è legata al contratto di lavoro. Direi che, mediamente, la durata dei contratti transitori si attesta sui 12 mesi.
Sa.: E lato proprietario? Come viene presa la richiesta di stipulare un contratto transitorio, anzichè di durata 4+4 anni?
Se.: In realtà il proprietario è molto rassicurato dalla durata breve dell'affitto. Sapere che il proprio immobile non sarà vincolato per troppo tempo ed entro alcuni mesi ritornerà, in caso di necessità, nella propria piena disponibilità, è sicuramente un vantaggio.
fonte : www.blogaffitto.it

venerdì 22 marzo 2013

Gli italiani e le spese condominiali


Condomini italiani spendaccioni



condominio responsabilitasolidale
26.300 euro, ovvero circa 1.256 euro a famiglia, è la spesa che in media deve sostenere un condominio italiano in un anno a causa degli eccessivi consumi: 27.900 metri cubi di gas e 56.000 kg di CO2 l’anno. E pensare che basterebbe un intervento di riqualificazione energetica in grado di abbattere almeno del 32,5% dei consumi per risparmiare ben 8,3 miliardi di euro.
I dati giungono dalla mappatura energetica di oltre 1.280 condomini in Italia (più precisamente in 37 province del Nord) condotta da Domotecnica – Divisione Condomini e pubblicata oggi da Casa24Plus. L’indagine, svolta a partire dal 2009 ad oggi dalle imprese associate, è frutto di una «Campagna di diagnosi energetica gratuita» portata avanti sul territorio in collaborazione con gli enti locali che hanno aderito al Patto europeo dei sindaci per ridurre le emissioni del 20% e aumentare il risparmio energetico.
L’INDAGINE. Dai dati raccolti è emerso l’identikit del condominio medio italiano: impianto centralizzato alimentato a metano, di medio-piccole dimensioni (circa 21 alloggi), situato nel nord Italia, con una caldaia sovradimensionata. Analizzando i consumi, la ricerca ha messo in luce che, grazie ad un intervento sugli impianti o sulle dispersioni termiche, l’edificio-tipo italiano potrebbe risparmiare fino a 8.328 euro l’anno, quasi 400 euro a famiglia. E la riduzione potrebbe raggiungere anche il 48%-50% nel caso del cambio del combustibile da gasolio a metano, mentre si riduce al 15% ove si utilizza il teleriscaldamento.
Inoltre, dall’analisi è emerso che il 70% dei consumi energetici nel residenziale è dovuto ad usi termici e che il taglio dei costi è più alto quando l’impianto centralizzato provvede anche alla produzione di acqua calda sanitaria. In quest’ultimo caso, infatti, è possibile installare un sistema di pannelli solari termici che integrano l’apporto energetico con adeguati sistemi di accumulo. Spesso, inoltre, il dimensionamento della caldaia viene fatto senza tenere conto delle dispersioni, dell’analisi del fabbisogno e dei picchi di produzione dell’acqua calda sanitaria, generando sprechi evitabili.
LEGAMBIENTE PROPONE I CERTIFICATI BIANCHI. Un’altra proposta per ridurre le bollette dei condomini è stata presentata anche da Legambiente che, in pratica, propone di introdurre una nuova scheda nel sistema dei titoli di efficienza energetica (TEE), basata sui valori derivanti dalla certificazione energetica delle abitazioni prima e dopo l’intervento. Con questa proposta per la riqualificazione energetica di complessi edilizi residenziali con almeno 5 alloggi attraverso l’utilizzo dei titoli di efficienza energetica e delle Esco, Legambiente pensa di poter portare una riduzione media del 50% dei consumi delle abitazioni, certificata dal salto di classe energetica.
Fonte :Mioaffitto

venerdì 15 marzo 2013

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