martedì 1 gennaio 2013

Normativa Civile


Norme generali del codice civile riguardanti la locazione

fotolia 6495648 xs 300x200 Norme generali del codice civile riguardanti la locazioneCapo VI Della locazione Sezione I Disposizioni generali.
Art.1571. Nozione. La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo [c.c. 1572, 2948, n. 3].
Art.1572. Locazioni e anticipazioni eccedenti l’ordinaria amministrazione. Il contratto di locazione per una durata superiore a nove anni [c.c. 1571] è atto eccedente l’ordinaria amministrazione [c.c. 320, 374, n. 4, 1108, 1350, n. 8, 2643, n. 8, 2923]. Sono altresì atti eccedenti l’ordinaria amministrazione le anticipazioni del corrispettivo della locazione per una durata superiore a un anno [c.c. 1605].
Art.1573. Durata della locazione. Salvo diverse norme di legge [c.c. 1602, 1607, 1629, 1800], la locazione non può stipularsi per un tempo eccedente i trenta anni [c.c. 2923]. Se stipulata per un periodo più lungo o in perpetuo, è ridotta al termine suddetto [c.c. 1574]. )
Art.1574. Locazione senza determinazione di tempo. (1) Quando le parti non hanno determinato la durata della locazione, questa s’intende convenuta [c.c. 1573, 1597, 1600, 1616, 1800]: 1) se si tratta di case senza arredamento di mobili o di locali per l’esercizio di una professione, di un’industria o di un commercio, per la durata di un anno, salvi gli usi locali; 2) se si tratta di camere o di appartamenti mobiliati, per la durata corrispondente all’unità di tempo a cui è commisurata la pigione; 3) se si tratta di cose mobili, per la durata corrispondente all’unità di tempo a cui è commisurato il corrispettivo; 4) se si tratta di mobili forniti dal locatore per l’arredamento di un fondo urbano, per la durata della locazione del fondo stesso [c.c. 2923].
Art.1575. Obbligazioni principali del locatore. Il locatore deve: 1) consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione [c.c. 1177, 1590, 1617]; 2) mantenerla in stato da servire all’uso convenuto [c.c. 1576, 1577, 1581, 1582, 1584]; 3) garantirne il pacifico godimento durante la locazione [c.c. 1585, 1586].
Art.1576. Mantenimento della cosa in buono stato locativo. (1) Il locatore deve eseguire, durante la locazione tutte le riparazioni necessarie [c.c. 1575, n. 2, 1583], eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore [c.c. 1577, 1621, 2764]. Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore.
Art.1577. Necessità di riparazioni. Quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del conduttore [c.c. 1575, n. 2, 1576], questi è tenuto a darne avviso al locatore. Se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore può eseguirle direttamente, salvo rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore [c.c. 1583]. )
Art.1578. Vizi della cosa locata. Se al momento della consegna la cosa locata [c.c. 2254] è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l’idoneità all’uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili [c.c. 1580]. Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna [c.c. 1494, 1581].
Art.1579. Limitazioni convenzionali della responsabilità. Il patto con cui si esclude o si limita la responsabilità [c.c. 1229] del locatore per i vizi della cosa non ha effetto, se il locatore li ha in mala fede taciuti al conduttore oppure se i vizi sono tali da rendere impossibile il godimento della cosa [c.c. 1575, n. 2, 1580, 1581].
Art.1581. Vizi sopravvenuti. Le disposizioni degli articoli precedenti si osservano, in quanto applicabili, anche nel caso di vizi della cosa sopravvenuti nel corso della locazione.
Art.1582. Divieto d’innovazione. Il locatore non può compiere sulla cosa innovazioni che diminuiscano il godimento da parte del conduttore [c.c. 1575, n. 2].
Art.1583. Mancato godimento per riparazioni urgenti. Se nel corso della locazione la cosa abbisogna di riparazioni che non possono differirsi fino al termine del contratto, il conduttore deve tollerarle anche quando importano privazione del godimento di parte della cosa locata [c.c. 1576, 1577, 1584].
Art.1584. Diritti del conduttore in caso di riparazioni. Se l’esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre un sesto della durata della locazione [c.c. 1573] e, in ogni caso, per oltre venti giorni, il conduttore ha diritto a una riduzione del corrispettivo, proporzionata all’intera durata delle riparazioni stesse e all’entità del mancato godimento [c.c. 1583]. Indipendentemente dalla sua durata, se l’esecuzione delle riparazioni rende inabitabile quella parte della cosa che è necessaria per l’alloggio del conduttore e della sua famiglia, il conduttore può ottenere, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto [c.c. 1622]. )
Art.1585. Garanzia per molestie. Il locatore è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie che diminuiscono l’uso o il godimento della cosa, arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima [c.c. 1575, n. 3, 1586]. Non è tenuto a garantirlo dalle molestie di terzi che non pretendono di avere diritti, salva al conduttore la facoltà di agire contro di essi in nome proprio [c.c. 1168].
Art.1586. Pretese da parte di terzi. Se i terzi che arrecano le molestie pretendono di avere diritti sulla cosa locata, il conduttore è tenuto a darne pronto avviso al locatore, sotto pena del risarcimento dei danni [c.c. 1012, 1575, n. 3, 1585]. Se i terzi agiscono in via giudiziale, il locatore è tenuto ad assumere la lite, qualora sia chiamato nel processo. Il conduttore deve esserne estromesso con la semplice indicazione del locatore, se non ha interesse a rimanervi [c.p.c. 108]. )
Art.1587. Obbligazioni principali del conduttore. Il conduttore deve: 1) prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia [c.c. 1176] nel servirsene per l’uso determinato nel contratto o per l’uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze [c.c. 1588]; 2) dare il corrispettivo nei termini convenuti [c.c. 1282, 1608, 2764, 2948, n. 3].
Art.1588. Perdita e deterioramento della cosa locata. Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento [c.c. 1592] della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio [c.c. 1589, 1611], qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile [c.c. 1218, 1256, 1587, 2281]. E’ pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all’uso o al godimento della cosa.
Art.1589. Incendio di cosa assicurata. Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo [c.c. 1588, 1891], la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore e il danno effettivo [c.c. 1223, 1611]. Quando si tratta di cosa mobile stimata [c.c. 1908] e l’assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall’assicuratore. Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell’assicuratore [c.c. 1916].
Art.1590. Restituzione della cosa locata. Il conduttore deve restituire [c.c. 1591] la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa in conformità del contratto [c.c. 1575, n. 1]. In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione. Il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetustà [c.c. 1609]. Le cose mobili si devono restituire nel luogo dove sono state consegnate [c.c. 1182].


Art.1591. Danni per ritardata restituzione. Il conduttore in mora [c.c. 1219] a restituire la cosa [c.c. 1590] è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno [c.c. 1223, 1224; c.n. 382].
Art.1592. Miglioramenti. Salvo disposizioni particolari della legge o degli usi, il conduttore non ha diritto a indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata [c.c. 975, 985]. Se però vi è stato il consenso del locatore, questi è tenuto a pagare un’indennità corrispondente alla minor somma tra l’importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna [c.c. 1620]. Anche nel caso in cui il conduttore non ha diritto a indennità, il valore dei miglioramenti può compensare i deterioramenti che si sono verificati senza colpa grave del conduttore [c.c. 1588, 1593].
Art.1593. Addizioni. Il conduttore che ha eseguito addizioni sulla cosa locata ha diritto di toglierle alla fine della locazione qualora ciò possa avvenire senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenere le addizione stesse. In tal caso questi deve pagare al conduttore una indennità pari alla minor somma tra l’importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna [c.c. 1592]. Se le addizioni non sono separabili senza nocumento della cosa e ne costituiscono un miglioramento, si osservano le norme dell’articolo precedente.
Art.1594. Sublocazione o cessione della locazione. Il conduttore, salvo patto contrario [c.c. 1624], ha facoltà di sublocare [c.c. 1406, 1614] la cosa locatagli [c.c. 2149], ma non può cedere il contratto senza il consenso del locatore [c.c. 1649]. Trattandosi di cosa mobile, la sublocazione deve essere autorizzata dal locatore o consentita dagli usi [c.n. 378, 394] (1).
Art.1595. Rapporti tra il locatore e il subconduttore. Il locatore, senza pregiudizio dei suoi diritti verso il conduttore, ha azione diretta contro il subconduttore per esigere il prezzo della sublocazione, di cui questi sia ancora debitore al momento della domanda giudiziale, e per costringerlo ad adempiere tutte le altre obbligazioni derivanti dal contratto di sublocazione [c.c. 1594, 2764]. Il subconduttore non può opporgli pagamenti anticipati, salvo che siano stati fatti secondo gli usi locali [c.c. 1605]. Senza pregiudizio delle ragioni del subconduttore verso il sublocatore la nullità o la risoluzione del contratto di locazione ha effetto anche nei confronti del subconduttore [c.c. 1445, 1458], e la sentenza pronunciata tra locatore e conduttore ha effetto anche contro di lui [c.c. 2909].
Art.1596. Fine della locazione per lo spirare del termine. La locazione per un tempo determinato dalle parti cessa con lo spirare del termine, senza che sia necessaria la disdetta. La locazione senza determinazione di tempo non cessa, se prima della scadenza stabilita a norma dell’articolo 1574 una delle parti non comunica all’altra disdetta [c.c. 1373] nel termine [fissato dalle norme corporative o, in mancanza, in quello] (1) determinato dalle parti o dagli usi [c.c. 1603, 1616].
Art.1597. Rinnovazione tacita del contratto. La locazione si ha per rinnovata se, scaduto il termine di essa il conduttore rimane ed è lasciato nella detenzione della cosa locata o se trattandosi di locazione a tempo indeterminato, non è stata comunicata la disdetta a norma dell’articolo precedente [c.n. 382]. La nuova locazione è regolata dalle stesse condizioni della precedente, ma la sua durata è quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato [c.c. 1574]. Se è stata data licenza, il conduttore non può opporre la tacita rinnovazione, salvo che consti la volontà del locatore di rinnovare il contratto [c.c. 1598].
Art.1598. Garanzie della locazione. Le garanzie prestate da terzi non si estendono alle obbligazioni derivanti da proroghe della durata del contratto [c.c. 1597, 1941].
Art.1599. Trasferimento a titolo particolare della cosa locata. Il contratto di locazione è opponibile al terzo acquirente [c.c. 1602, 1603], se ha data certa [c.c. 2704] anteriore all’alienazione della cosa [c.c. 1601, 2160]. La disposizione del comma precedente non si applica alla locazione di beni mobili non iscritti in pubblici registri, se l’acquirente ne ha conseguito il possesso in buona fede [c.c. 1147, 1153]. Le locazioni di beni immobili non trascritte non sono opponibili al terzo acquirente, se non nei limiti di un novennio dall’inizio della locazione [c.c. 2643, n. 8, 2923]. L’acquirente è in ogni caso tenuto a rispettare la locazione, se ne ha assunto l’obbligo verso l’alienante
Art.1600. Detenzione anteriore al trasferimento. Se la locazione non ha data certa [c.c. 2704], ma la detenzione del conduttore è anteriore al trasferimento, l’acquirente non è tenuto a rispettare [c.c. 1599, 1602] la locazione che per una durata corrispondente a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato [c.c. 1574, 2923].
Art.1601. Risarcimento del danno al conduttore licenziato. Se il conduttore è stato licenziato dall’acquirente perchè il contratto di locazione non aveva data certa [c.c. 2704] anteriore al trasferimento [c.c. 1599], il locatore è tenuto a risarcirgli il danno [c.c. 1223, 1603].
Art.1602. Effetti dell’opponibilità della locazione al terzo acquirente. Il terzo acquirente tenuto a rispettare la locazione [c.c. 1599, 1600] subentra, dal giorno del suo acquisto, nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione [c.c. 1406].
Art.1603. Clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione. Se si è convenuto che il contratto possa sciogliersi in caso di alienazione della cosa locata [c.c. 1599], l’acquirente che vuole valersi di tale facoltà deve dare licenza al conduttore rispettando il termine di preavviso stabilito dal secondo comma dell’articolo 1596. In tal caso al conduttore licenziato non spetta il risarcimento dei danni, salvo patto contrario [c.c. 1601, 1625].
Art.1604. Vendita della cosa locata con patto di riscatto. Il compratore con patto di riscatto [c.c. 1500, 1503, 1505] non può esercitare la facoltà di licenziare il conduttore fino a che il suo acquisto non sia divenuto irrevocabile con la scadenza del termine fissato per il riscatto [c.c. 1501].
rt.1605. Liberazione o cessione del corrispettivo della locazione. La liberazione o la cessione del corrispettivo della locazione non ancora scaduto non può opporsi al terzo acquirente della cosa locata, se non risulta da atto scritto avente data certa [c.c. 2704] anteriore al trasferimento [c.c. 1595]. Si può in ogni caso opporre il pagamento anticipato eseguito in conformità degli usi locali. Se la liberazione o la cessione è stata fatta per un periodo eccedente i tre anni e non è stata trascritta [c.c. 2643, n. 9], può essere opposta solo entro i limiti di un triennio; se il triennio è già trascorso, può essere opposta solo nei limiti dell’anno in corso nel giorno del trasferimento [c.c. 2812, 2918, 2924].
Art.1606. Estinzione del diritto del locatore. Nei casi in cui il diritto del locatore sulla cosa locata si estingue con effetto retroattivo, le locazioni da lui concluse aventi data certa [c.c. 2704] sono mantenute, purché siano state fatte senza frode e non eccedano il triennio [c.c. 1360, 1445, 1458]. Sono salve le diverse disposizioni di legge.

Fonte : Italiaffitti.it

Patti in deroga


legge 8/8/92 n° 359 (Patti in deroga)

Fotolia 10080316 Subscription X legge 8/8/92 n° 359 (Patti in deroga)Art.11.
1. Fino alla revisione della disciplina delle locazioni degli immobili urbani, le disposizioni di cui agli articoli 12 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392 (51), concernenti l’equo canone degli immobili adibiti ad uso di abitazione, non si applicano ai contratti di locazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, aventi ad oggetto immobili per i quali, alla predetta data, non sia stata presentata la dichiarazione di ultimazione dei lavori e semprechè, alla data del contratto, sia stata richiesta la certificazione di abitabilità e sia stata presentata domanda per l’accatastamento.

2. Nei contratti di locazione relativi ad immobili non compresi fra quelli di cui al comma 1, stipulati o rinnovati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le parti, con l’assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, possono stipulare accordi in deroga alle norme della citata legge n. 392 del 1978. La disposizione si applica per i contratti ad uso abitativo limitatamente ai casi in cui il locatore rinunzi alla facoltà di disdettare i contratti alla prima scadenza a meno che egli intenda adibire l’immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui, rispettivamente, agli articoli 29 e 59 della citata legge n. 392 del 1978 Resta ferma l’applicazione, per i contratti indicati nel presente comma, degli articoli 24 e 30 della citata legge n. 392 del 1978).
2-bis. Nei casi in cui, alla prima scadenza del contratto successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le parti non concordino sulla determinazione del canone, il contratto stesso è prorogato di diritto per due anni *
*). La Corte costituzionale, con sentenza 18-25 luglio 1996, n. 309 (Gazz. Uff. 31 luglio 1996, n. 31 – Serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, secondo comma, nella parte in cui prevede come obbligatoria l’assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori per la stipula di accordi in deroga alla L. 27 luglio 1978, n. 392. (52) Comma aggiunto dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359. Vedi, anche, l’art. 3, D.P.R. 11 febbraio 1998, n. 53, riportato alla voce Ente nazionale per l’energia elettrica (E.N.E.L.). (52/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 13-16 giugno 1995, n. 259 (Gazz. Uff. 21 giugno 1995, n. 26, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 2-bis, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Fonte :Italiaffitti.it

Cerchi casa in affitto ???


Una guida per chi deve cercare casa in affitto

case in affitto: agenzia o fai da te?

casa interno 300x231 Una guida per chi deve cercare casa in affittoSe state cercando una casa in affitto, ma non sapete da che parte cominciare tenete presente queste informazioni che vi forniremo: vi saranno utili per fare la scelta giusta!
Prima di ricercare di case in affitto bisogna decidere se si preferisce affidarsi ad un’agenzia immobiliare specializzata oppure trovare casa senza intermediari.
I vantaggi nel fare quest’ultima scelta sono semplicemente il fatto di non dover versare nessuna quota in più oltre al costo dell’affitto.
Gli svantaggi invece sono che bisogna occuparsi di tutte le questioni pratiche e burocratiche da soli senza potersi affidare a degli esperti.

Inoltre, se si decide di trovare casa da soli è necessario avere a disposizione più tempo per la ricerca dell’abitazione adatta.
Le agenzie tra i vari vantaggi che offrono c’è il fatto di avere tanti canali di comunicazione dove trovare più velocemente numerose proposte di case in affitto.
Vediamo insieme invece quali sono i servizi offerti dalle agenzie immobiliari per chi cerca case in affitto.
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Assistenza contrattuale:  Una volta individuato e scelto l’appartamento che risponde alle vostre necessità l’agente vi aiuterà nella stesura del contratto di locazione spiegandovi tutti i contenuti di ciò che state sottoscrivendo.
Come garanzia aggiuntiva, alla consegna delle chiavi l’agente sottoscrive un verbale di consegna completo di foto per certificare lo stato di fatto dell’abitazione ed evitare possibili disaccordi tra inquilini e proprietari.
Assistenza post-contrattuale: L’agente si occuperà inoltre della registrazione del contratto, del  rinnovo e delle eventuali  disdette o risoluzioni anticipate del contratto
L’agenzia dunque offre un servizio completo di assistenza e consulenza legale ed amministrativa in tutte le fasi della locazione.
Generalmente, l’agenzia per i servizi offerti richiede il 10% della somma totale che si verserà in un anno al proprietario dell’immobile.
Se decidete di rivolgervi ad un’agenzia per cercare la vostra casa in affitto rivolgetevi ad un’agenzia Italia Affitti così sarete sicuri di affidarvi a professionisti seri e qualificati.
Fonte :Italiaaffitt.it

Il contratto di Locazione con Cedolare Secca


L’evoluzione del contratto di locazione con l’avvento della cedolare secca


Contratto di locazione e cedolare secca: la situazione a pochi mesi dall’entrata in vigore

contribuente Levoluzione del contratto di locazione con lavvento della cedolare seccaIn Italia quasi un proprietario di casa su due sceglie la nuova tassazione sui redditi derivanti dal contratto di locazione, la cosiddetta “cedolare secca” (2011), al momento della stipula di un nuovo contratto di locazione.
Il dato emerge da un’indagine che ha analizzato le richieste pervenute alle agenzie immobiliari nelle principali città italiane durante la stipula del contratto di locazione.
Ad alcuni mesi dall’entrata in vigore della cedolare secca, la percentuale di proprietari di immobili rimasti fedeli alla tassazione Irpef è scesa a poco più del 50%.
Spostandosi sul fronte dei contratti in scadenza, la percentuale di proprietari che in Italia ha rinnovato il contratto di locazione optando per la cedolare secca scende secondo i dati dell’indagine al 46%, mantenendo punte alte nel Sud (60%) e valori inferiori nel Centro e nel Nord (entrambi con il 42%).
Anche in questo caso a Milano e Roma è grande l’interesse verso la nuova tassazione con valori pari rispettivamente al 52% e al 53%. Negli altri grossi centri i proprietari si sono mostrati meno sensibili alla cedolare con percentuali pari al 35% a Firenze, al 32% a Bologna e al 30% a Catania.
La cedolare secca viene scelta sempre più dai proprietari di casa allettati dall’idea di pagare meno tasse a fine anno sul contratto di locazione, rispetto alla normale tassazione Irpef.
Dalla ricerca condotta nelle principali città italiane, quasi il 40% dei locatori risparmierà dai 250 ai 500 euro l’anno, mentre poco più del 30% arriverà a sgravare da 500 a 1.000 euro. Solo nel 15% dei casi il risparmio scenderà a 100-250 euro e per un 12% di proprietari supererà i 1.000 euro annuali.

Fonte :Italiaaffitt.it

I Vantaggi di affittare la Vostra casa


Affittare casa è l’aspetto più particolare e delicato, delmercato immobiliare, vengono fuori nel contempo due figure che rappresentano la totalità dell’affittare casa, cioè proprietario e inquilino. Essi sono le parti in causa quando si tratta di locazione di immobili. Ecco qualche consiglio per evitare problemi tra uno e l’altro, quando si tratta di affittare casa.
Consigli per il proprietario di casa
Quando chiedete al vostro inquilino il rimborso delle spese di condominio, la cosa migliore è presentargli un prospetto chiaro dei costi sostenuti. Vi suggeriamo di proporre all’amministratore dello stabile di tenere distinti i conti relativi alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e, allo stesso modo, di separate le spese che si ripartiscono per millesimi da quelle che si attribuiscono secondo i consumi. Queste ultime, infatti, sono sicuramente da addebitare all’inquilino, che nell’affittare casa se ne fa carico.
Dopo l’assemblea di approvazione del bilancio annuale di previsione, inviate all’inquilino il verbale dell’assemblea e copia del bilancio preventivo di spesa, sulla base del quale potrete avanzare richiesta di acconti, salvo conguaglio a fine anno. Siete voi, infatti, a dover pagare le spese condominiali a inizio gestione sulla base del bilancio preventivo.
Dopo l’assemblea di approvazione del rendiconto della gestione (il cosiddetto “conto consuntivo”), è opportuno inviare al vostro inquilino la documentazione relativa alle spese condominiali effettivamente sostenute. Chiedetegli la rata per le spese secondo la cadenza stabilita nel contratto derivati dall’affittare casa.

Consigli per l’inquilino
Dopo l’assemblea di approvazione del consuntivo, potete chiedere di prendere visione della documentazione: sia il verbale dell’assemblea di approvazione del conto sia i giustificativi dei pagamenti,  all’affittare casa, che si riferiscono alle spese di vostra competenza.
Dopo la presentazione del consuntivo da parte dell’amministratore, dovete rimborsare al proprietario le spese condominiali che sono di vostra competenza. Il proprietario anticipa il pagamento delle spese, quando queste non sono ancora determinate nel loro preciso ammontare, poi verrà rimborsato proporzionalmente da voi. Visto che nella pratica accade che voi paghiate sulla base del preventivo, vi conviene far specificare nel contratto, quando sarete lì per affittare casa, la cadenza dei pagamenti (mensile, trimestrale, semestrale, annuale).
Fonte Italiaaffitt.it