L'Agenzia delle Entrate ha diramato la circolare n. 20/E del 4 giugno 2012 sul tema della cedolare secca. Il documento si presenta in forma di domanda e di risposta e fornisce utili chiarimenti.
Il punto principale toccato dalla circolare è quello della revoca della cedolare secca, che potrà essere fatta anche in carta libera, come si può leggere su Fisco Oggi, la rivista telematica della stessa Agenzia delle Entrate.
Revoca in carta libera
Fino a che non sarà definità modalità di revoca "a regime", i contribuenti che volessero rinunciare all'opzione dell'imposta sostitutiva sugli affitti (cioè la cedolare secca) potranno farlo con una dichiarazione in carta libera, sottoscritta e contenente i dati necessari all'identificazione del contratto e delle parti. In alternativa, si può utilizzare il modello 69 come schema di richiesta della revoca.
Comunicazioni valide fino al primo ottobre 2012
Per i contratti già in vigore alla data del 7 aprile 2011, per i quali il locatore può scegliere di ricorrere alla cedolare secca direttamente in dichiarazione, c'è tempo fino al primo ottobre 2012 per inviare la raccomandata con cui si comunica al conduttore (cioè alla persona che paga l'affitto) la rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione a qualsiasi titolo. La comunicazione può essere fatta a prescindere dal versamento dell'acconto (dovuto).
Qualora l'acconto fosse stato omesso, si può ricorrere al ravvedimento operoso per sanare l'inadempimento, utilizzando i codici tributo "1992" per gli interessi e "8913" per la sanzione. La possibilità di optare per l'imposta sostitutiva sugli affitti resta anche per i contribuenti che abbiano considerato il reddito derivante dalla locazione nel calcolo e nel versamento dell'acconto Irpef 2011. In questo caso, il locatore deve presentare domanda per la correzione del codice tributo, segnalando di considerare l'importo versato a titolo di acconto Irpef come acconto 2011 per la cedolare secca. Il maggiore ammontare dell'acconto Irpef sarà indicato come acconto della cedolare secca, sia nel modello Unico 2012, sia nel modello 730/2012.
Dal 2012 acconto con opzione
La circolare n. 20/E del 4 giugno 2012 ha chiarito anche i dubbi relativi al versamento dell'acconto nel caso in cui, per un appartamento affittato ed assoggettato all'Irpef nel 2011, il proprietario decida di optare per la cedolare secca a partire dal 2012. Nessuna incertezza: l'acconto 2012 non è dovuto.
La comunicazione è valida fino alla revoca
Se inviata entro i termini prestabiliti, nelle successive annualità non è necessario inviare di nuovo la comunicazione di rinuncia all'aggiornamento del canone inviata all'inquilino quando si è scelto il regime alternativo per il 2011. Infatti, salvo revoca, la cedolare secca è vincolante per tutta la durata del rapporto.
Ad ogni locatore la sua opzione
Se intende applicare l'imposta sostitutiva, il nuovo proprietario di un immobile già locato secondo il regime dell'imposta piatta (la cedolare secca viene definita anche in questo modo) deve esercitare l'opzione a suo nome presentando il modello 69 entro 30 giorni dal passaggio di proprietà, oppure direttamente con la dichiarazione dei redditi, purché sussistano le condizioni prescritte. Infatti, in caso di passaggio di proprietà, la cedolare seccao, perde efficacia per quanto riguarda l'imposta sul reddito. Nulla da rifare, invece, per quanto riguarda le imposte di bollo e di registro, fino al termine dell'annualità contrattuale.
Un contratto, due cedolari
La circolare esamina anche il caso in cui un appartamento sia affittato da due proprietari con un contratto di locazione stipulato soltanto da uno dei due titolare secondo le regole della cedolare secca. In questo caso, va precisato che il reddito fondiario derivante dalla locazione è imputabile - per la parte spettante - pure al comproprietario che non compare nell'atto. Di conseguenza, anch'egli può decidere di sostituire la tassazione Irpef con il regime della cedolare secca, esercitando l'opzione nella dichiarazione dei redditi, oppure tramite il modello 69. All'inquilino dovrà essere inviata la preventiva comunicazione per informarlo della scelta a favore della cedolare secca e della rinuncia all'aggiornamento del canone.
Fondo patrimoniale: "autonomia" per la sostitutiva
Il settimo punto della circolare affronta la questione dell'applicazione della cedolare secca nel caso di immobili affittati e destinati ad un fondo patrimoniale, costituito da due coniugi per far fronte ai bisogni della famiglia (articolo 167 del Codice Civile); uno dei due coniugi non risulta proprietario dell'abitazione, né è titolare di altro diritto reale. Secondo le regole del Codice Civile sulla gestione dei beni inseriti in un fondo patrimoniale, l'immobile appartiene a entrambe le parti, a prescindere dal proprietario originario. Per tale motivo, in base alla normativa fiscale, il reddito fondiario va suddiviso a metà tra marito e moglie (articolo 4, comma 1, lettera b), del Tuir). L'Agenzia delle Entrate chiarisce che il coniuge non proprietario (se non per effetto del fondo patrimoniale) può optare autonomamente per il regime sostitutivo sui canoni da locazione.
Sotto i 30 giorni, non sono necessari né contratto, né comunicazione
Se l'abitazione viene affittata allo stesso locatario per meno di 30 giorni - come spesso accade con le case per le vacanze, non occorre comunicare al villeggiante che si è optato per la cedolare secca; di conseguenza, non va nemmeno comunicata la rinuncia all'aggiornamento del canone. Questa regola vale anche se la casa e la sua eventuale pertinenza vengono affittate a persone diverse durante l'anno. L'importante è che nei vari casi la durata del contratto non superi i 30 giorni complessivi nel periodo d'imposta.
Infatti, per i contratti di breve durata, non esiste obbligo di registrazione ed il prezzo dell'affitto non è soggetto a variazioni.
Il proprietario aderisce alla cedolare secca al momento della dichiarazione dei redditi e, se registra il contratto volontariamente o in caso d'uso, tale scelta è valida anche per l'imposta di registro.
Basta il contratto per rinunciare all'aumento
Il proprietario che opta per il regime alternativo della cedolare secca non deve comunicare nuovamente all'inquilino la sua intenzione di non aumentare il canone, se tale scelta è già stata specificata nel contratto d'affitto. Infatti, questa ipotesi viene assimilata a quella già esaminata e risolta nella circolare n. 26 del 2011, nella quale si faceva riferimento ai rapporti rientranti nel periodo transitorio di applicazione del regime alternativo (anno 2011).
Questo è il testo della circolare n. 20/E del 4 giugno 2012. Per scaricare il documento in formato Pdf, cliccare qui.
PREMESSA
1. REVOCA DELL'OPZIONE
2. PERIODO TRANSITORIO 2011 - COMUNICAZIONE AL CONDUTTORE - ACCONTI E RAVVEDIMENTO OPEROSO
3. ACCONTO 2012
4. VALIDITÀ DELLA COMUNICAZIONE AL CONDUTTORE INVIATA NEL 2011
5. TRASFERIMENTO DI IMMOBILE LOCATO
6. COMPROPRIETARIO NON RISULTANTE DAL CONTRATTO DI LOCAZIONE
7. FONDO PATRIMONIALE
8. COMUNICAZIONE AL CONDUTTORE - CONTRATTO INFERIORE A 30 GIORNI IN UN ANNO
9. COMUNICAZIONE AL CONDUTTORE - CONTRATTI CON CLAUSOLA DI RINUNCIA AGLI AGGIORNAMENTI DEL CANONE
PREMESSA
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti su varie questioni interpretative poste all'attenzione della scrivente riguardanti la c.d. cedolare secca. Nel seguito, per TUIR si intende il Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per TUR si intende Testo Unico dell'imposta di Registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Le circolari e le risoluzioni citate in questo documento sono consultabili nella banca dati Documentazione Tributaria accessibile dal sito www.agenziaentrate.gov.it o dal sito www.finanze.gov.it.
1. REVOCA DELL'OPZIONE
Domanda Il punto 2.2 del provvedimento del 7 aprile 2011 stabilisce che il locatore ha la facoltà di revocare l'opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui questa è stata esercitata, demandando a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle relative modalità. Nelle more dell'adozione del provvedimento si chiede di conoscere le modalità di revoca dell'opzione per la cedolare secca già esercitata.
Risposta Nelle more dell'adozione del provvedimento di definizione delle modalità di revoca dell'opzione della cedolare secca precedentemente esercitata, l'Ufficio può considerare valida la revoca effettuata in carta libera, debitamente sottoscritta e contenente i dati necessari all'identificazione del contratto e delle parti, o quella effettuata con il modello 69 utilizzato come schema di richiesta della revoca.
L'art. 3, comma 11, del decreto legislativo n. 23 del 2011 prevede che l'opzione per la cedolare secca non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore. Pur non essendo formalmente prevista alcuna forma di comunicazione della revoca dell'opzione già esercitata, è comunque opportuno che il locatore comunichi la revoca esercitata al conduttore, responsabile solidale del pagamento dell'imposta di registro. Detta comunicazione, peraltro, corrisponde anche a un interesse del locatore perché a decorrere dall'annualità della revoca viene meno la rinuncia agli aggiornamenti del canone di locazione.
2. PERIODO TRANSITORIO 2011 - COMUNICAZIONE AL CONDUTTORE - ACCONTI E RAVVEDIMENTO OPEROSO
Domanda Tenuto conto che l'anno 2011 rappresenta il primo anno di applicazione della "cedolare secca" e che, ai fini della scelta della modalità di tassazione dei redditi derivanti dagli immobili ad uso abitativo relativi a contratti già registrati o prorogati al 7 aprile 2011, il provvedimento prevede che il locatore può applicare la cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi da presentare nell'anno 2012 per i redditi 2011, si chiede se sia comunque possibile inviare la comunicazione al conduttore entro la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Risposta In base all'art. 3, comma 11, del decreto legislativo n. 23 del 2011 l'opzione per la cedolare secca non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.
Al riguardo, considerato il particolare regime transitorio previsto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 aprile 2011 con riguardo ai casi in cui il locatore può avvalersi della cedolare secca per l'annualità decorrente dal 2011 direttamente in sede di dichiarazione dei redditi da presentare nel 2012 (contratti di locazione in corso alla data del 7 aprile 2011, per i quali è già stata eseguita la registrazione e per i contratti prorogati per i quali è già stato effettuato il relativo pagamento - cfr. circolare n. 26/E del 2011, par. 8.1.1), la lettera raccomandata con cui il locatore comunica al conduttore la rinuncia all'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo deve ritenersi tempestiva se inviata entro il 1° ottobre 2012, termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2011 (da osservare anche nell'ipotesi in cui il locatore presenti il modello 730).
Rimangono comunque fermi gli altri presupposti di applicazione della cedolare secca e i conseguenti obblighi dichiarativi e di versamento, anche dell'acconto.
Ciò presuppone, in particolare, che per le annualità interessate (che terminano nel 2011 e/o che decorrono dal 2011) il locatore non abbia applicato l'aggiornamento del canone e abbia versato l'acconto se dovuto. Qualora l'aggiornamento del canone sia stato applicato, si ricorda che - per quanto già precisato con circolare n. 26 del 2011 - sulla base della comunicazione di rinuncia il locatore non può percepire dal conduttore gli aggiornamenti dei canoni e questi, se già percepiti, devono essere restituiti.
Per quanto riguarda l'acconto, si ritiene che l'omesso versamento dell'acconto della cedolare secca per l'anno 2011 alle date previste non precluda la possibilità di assoggettare i canoni di locazione ad imposta sostitutiva. Il contribuente interessato può avvalersi a tal fine dell'istituto del ravvedimento c.d. operoso di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, applicabile alla cedolare secca per effetto del rinvio operato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 23 del 2011 alle disposizioni in materia di imposte sui redditi per regolarizzare gli omessi versamenti, effettuando il pagamento delle imposte dovute, unitamente agli interessi e la sanzione nella misura ridotta stabilita dal citato articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997. A tal fine devono essere utilizzati i codici tributo "1992", denominato "Interessi sul ravvedimento - Imposte sostitutive", e "8913", denominato "Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi".
Si ricorda che l'imposta di registro versata non può essere restituita, stante il disposto dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 23 del 2011 secondo cui, in caso di opzione "non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate".
Nell'ipotesi in cui il contribuente abbia tenuto conto del reddito derivante dalla locazione dell'immobile abitativo ai fini del versamento dell'acconto IRPEF 2011, non è altresì preclusa la possibilità di assoggettare i canoni di locazione ad imposta sostitutiva, sempreché ne ricorrano tutte le condizioni previste, qualora il contribuente presenti istanza per la correzione del codice tributo indicando l'importo versato a titolo di acconto IRPEF da considerare versato a titolo di acconto per la cedolare secca per il 2011. Il maggior versamento dell'acconto IRPEF sarà indicato come acconto della cedolare secca nel modello UNICO 2012.
La medesima soluzione può essere adottata anche nelle ipotesi in cui l'acconto IRPEF sia stato trattenuto e versato nell'ambito dell'assistenza fiscale. In questo caso, il maggior versamento dell'acconto IRPEF sarà indicato come acconto
della cedolare secca nel modello 730/2012.
Rimane ferma l'applicazione delle sanzioni e degli interessi in caso di carente versamento degli acconti. Al riguardo, si rinvia ai chiarimenti forniti con circolare n. 26 del 2011, al par. 8.2, in merito al versamento dell'acconto IRPEF e della cedolare secca per il 2011.
3. ACCONTO 2012
Domanda Per il 2011, primo periodo d'imposta di applicazione del regime della cedolare secca, il provvedimento del 7 aprile 2011 prevede, al punto 7.1, particolari regole per il relativo versamento in acconto. Dato che una situazione analoga a quella del 2011 si può determinare ogni qualvolta il contribuente applichi per la prima volta la cedolare secca, in quanto il reddito dell'immobile locato è stato precedentemente assoggettato ad IRPEF, si chiede se la citata previsione del provvedimento trovi comunque applicazione solo in riferimento al periodo d'imposta 2011.
Risposta Il Provvedimento del 7 aprile 2011, al punto 7.2, nel prevedere le regole applicabili al versamento in acconto della cedolare secca a partire dal periodo di imposta 2012, stabilisce - tra l'altro - che l'acconto è pari al 95 per cento dell'imposta dovuta a titolo di cedolare secca per l'anno precedente. Si ricorda che per effetto del differimento di 3 punti percentuali previsto dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2011, la misura dell'acconto per il periodo di imposta 2012 è ridotta dal 95 per cento al 92 per cento dell'imposta dovuta a titolo di cedolare secca per l'anno precedente (cfr. il comunicato stampa dell'Agenzia delle entrate del 25 novembre 2011). Pertanto, se nell'anno 2011 un contribuente ha assoggettato all'IRPEF il reddito dell'immobile locato e intende esercitare dal 2012 l'opzione per la cedolare secca per le residue annualità di durata del contratto non è tenuto al versamento dell'acconto della cedolare secca per l'anno 2012. Ulteriori chiarimenti sul versamento dell'acconto per la cedolare secca a partire dal periodo d'imposta 2012 sono stati forniti al par. 7 della circolare n. 26 del 2011, cui si rinvia.
4. VALIDITÀ DELLA COMUNICAZIONE AL CONDUTTORE INVIATA NEL 2011
Domanda Si ha il caso di contratti di locazione in corso al 7 aprile 2011 e già registrati a tale data, per i quali l'opzione per l'applicazione della cedolare secca viene esercitata in sede di dichiarazione dei redditi UNICO 2012. La comunicazione dell'opzione al conduttore è stata già inviata entro il termine di versamento del primo acconto per il 2011 e contiene una formula in cui la stessa si ritiene valida "fino a revoca". Il locatore può omettere di inviare una nuova comunicazione al conduttore per le annualità successive (dal 2012 in poi), essendo valida "fino a revoca" la comunicazione già inviata?
Risposta Non è necessario inviare una nuova comunicazione al conduttore. In base all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 23 del 2011, la preventiva comunicazione al conduttore con cui il locatore rinuncia ad esercitare la facoltà di richiedere l'aggiornamento del canone a qualunque titolo costituisce una condizione a cui è subordinata l'efficacia dell'opzione.
Il provvedimento del 7 aprile 2011 stabilisce che l'opzione vincola il locatore all'applicazione del regime della cedolare secca per l'intero periodo di durata del contratto o della proroga ovvero per il residuo periodo di durata del contratto nel caso di opzione esercitata nelle annualità successive alla prima (punto 2.1), con facoltà di revocare l'opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui questa è stata esercitata (punto 2.2).
Pertanto, la comunicazione inviata al conduttore in sede di opzione per il 2011 esplica i suoi effetti per tutta la residua durata del contratto, ovvero fino a revoca, e non deve essere nuovamente comunicata al conduttore.
5. TRASFERIMENTO DI IMMOBILE LOCATO
Domanda Si chiede se in caso di trasferimento mortis causa, donazione o cessione di un fabbricato già locato il nuovo titolare (erede, donatario, acquirente) possa, al momento dell'acquisizione del fabbricato, esercitare l'opzione per la cedolare secca o revocare l'opzione formulata dal precedente proprietario. Qualora la risposta fosse affermativa si chiede di conoscere i tempi e le modalità per l'esercizio dell'opzione o della revoca.
Risposta È opportuno premettere che la cedolare secca è un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione (nonché delle imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione). L'opzione per la cedolare secca esercitata dal dante causa in ipotesi di trasferimento mortis causa o per atto tra vivi di un immobile locato cessa di avere efficacia con il trasferimento stesso per quanto riguarda l'imposta sul reddito, mentre continua ad avere effetto fino al termine dell'annualità contrattuale per l'imposta di registro e di bollo. Per queste ultime, infatti, vale la sussistenza del presupposto di applicazione della cedolare secca al momento della registrazione del contratto, della proroga o del versamento dell'imposta per le annualità successive, prima del trasferimento dell'immobile.
Inoltre, il trasferimento mortis causa o per atto tra vivi della proprietà di un immobile locato ad uso abitativo comporta, in linea generale, la successione o il subentro nella titolarità del contratto di locazione senza soluzione dello stesso, dato che la legge tutela la posizione del conduttore nelle locazioni ad uso
abitativo.
Non sussistendo l'obbligo di stipulare un nuovo contratto, i nuovi titolari potranno optare per la cedolare secca mediante presentazione del modello 69 entro l'ordinario termine di trenta giorni decorrente dalla data del subentro.
Rimane fermo che il contribuente subentrante può applicare direttamente la cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi nei casi in cui è consentito:
- per il periodo transitorio, per i contratti in corso nel 2011, scaduti ovvero oggetto di risoluzione volontaria alla data del 7 aprile 2011, nonché per i contratti in corso alla stessa data del 7 aprile 2011, per i quali è già stata eseguita la registrazione e per i contratti prorogati per i quali è già stato effettuato il relativo pagamento;
- per i contratti di locazione di immobili, non formati per atto pubblico o scrittura privata autentica, di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno.
6. COMPROPRIETARIO NON RISULTANTE DAL CONTRATTO DI LOCAZIONE
Domanda Un contribuente, comproprietario di un immobile, ha stipulato solo a proprio nome un contratto di locazione, senza indicare in atti il nominativo dell'altro
comproprietario. Quest'ultimo, comunque, ha sempre indicato nel modello di dichiarazione il reddito di fabbricato in ragione della sua quota di proprietà. Si chiede se il regime della c.d. cedolare secca possa essere applicato da tutti i comproprietari di un immobile, anche qualora il contratto di locazione sia stato stipulato solo da alcuni di loro.
Risposta Nel caso di un immobile in comproprietà, il contratto di locazione stipulato da uno solo dei comproprietari esplica effetti anche nei confronti del comproprietario non presente in atti che, pertanto, è tenuto a dichiarare, ai fini fiscali, il relativo reddito fondiario per la quota a lui imputabile.
A decorrere dall'anno 2011, l'art. 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011 ha introdotto la possibilità per i possessori di immobili abitativi locati ad uso abitativo (persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate, che non agiscono nell'esercizio di un'attività di impresa, o di arti e professioni) di optare per l'applicazione della c.d. cedolare secca sugli affitti. Secondo tale regime di tassazione, il canone di locazione di detti immobili può essere assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali sul reddito fondiario prodotto dall'immobile locato, nonché delle imposte di registro e di bollo dovute sul contratto di locazione.
Ne consegue che anche il comproprietario non indicato nel contratto di locazione ha la possibilità di optare, in sostituzione dell'IRPEF, per la cedolare secca.
Al di fuori delle ipotesi in cui è consentito applicare direttamente la cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è prodotto il reddito (cfr. circolare n. 26 del 2011), i comproprietari dovranno esercitare l'opzione utilizzando i modelli previsti. Se l'altro comproprietario ha già esercitato l'opzione, il comproprietario non risultante in atti che intende optare per la cedolare secca dovrà produrre all'Ufficio territorialmente competente il modello 69, selezionando l'opzione per la cedolare secca, allegando documentazione attestante il titolo di comproprietario.
Resta fermo che anche il locatore non indicato in atti è tenuto, tra l'altro, a comunicare preventivamente al conduttore, tramite lettera raccomandata, la scelta per il regime della cedolare secca con la conseguente rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.
7. FONDO PATRIMONIALE
Domanda Un contribuente fa presente di aver costituito, in data 16 marzo 1999, insieme al coniuge, un fondo patrimoniale ai sensi degli articoli 167 e seguenti del codice
civile, destinando allo specifico scopo alcune unità immobiliari di esclusiva proprietà del coniuge (civili abitazioni e pertinenze), attualmente in parte locate. L'amministrazione dei beni è regolata conformemente all'art. 180 del codice civile. Chiede di conoscere se il coniuge non proprietario possa optare per il regime fiscale della cedolare secca per la metà dei canoni di locazione che gli vengono attribuiti, derivanti dagli immobili conferiti nel fondo patrimoniale. Il contribuente non possiede i requisiti soggettivi previsti dal comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011, ossia non è proprietario o titolare di alcun diritto reale di godimento sull'immobile locato, conferito a suo tempo nel fondo patrimoniale.
Risposta Ai sensi dell'art. 167, primo comma, del codice civile ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia. In base al successivo art. 168, la proprietà dei beni conferiti spetta ai coniugi, salvo diversa statuizione nell'atto costitutivo (primo comma); i frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia (secondo comma); l'amministrazione dei beni è regolata dalle norme relative alla amministrazione della comunione legale di cui all'art. 180 del c.c. (terzo comma).
Nel caso prospettato, l'amministrazione dei beni è regolata conformemente a quanto previsto dall'art. 180 del c.c., secondo cui l'amministrazione dei beni e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essi relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi (primo comma) e il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi (secondo comma).
Generalmente il fondo patrimoniale è considerato un'ipotesi di "patrimonio di destinazione" in quanto è vincolato alla funzione di adempimento e garanzia delle obbligazioni contratte per fronteggiare i bisogni della famiglia che è assicurata da alcune disposizioni che impongono limitazioni e divieti all'alienazione discrezionale dei beni che lo compongono da parte dei coniugi (art. 169 c.c.) e alla espropriabilità da parte dei creditori (art. 170 c.c.).
Per quanto riguarda il profilo dell'imposizione sui redditi, l'art. 4, comma 1, lett. b) del TUIR prevede che "i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli artt.167 e seguenti del codice civile sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi".
La disposizione in questione, tenendo conto delle particolari regole dettate dal codice civile per la gestione dei beni facenti parte del fondo patrimoniale e per l'imputazione dei relativi frutti, stabilisce una disciplina specifica di imputazione dei redditi dei beni oggetto del fondo patrimoniale: in luogo della imputazione secondo le regole ordinarie, è previsto che il reddito sia attribuito ex lege in misura pari ad entrambi i coniugi, indipendentemente dalla circostanza che la costituzione del fondo sia avvenuta con il trasferimento del diritto di proprietà ovvero con la riserva di proprietà in capo all'originario proprietario, e quindi a prescindere dalla circostanza che ciascun coniuge sia titolare o meno di un diritto reale sul bene e dalla misura cui spetta detto diritto. Detta disposizione, per il suo carattere generale, è applicabile anche per l'imputazione dei redditi derivanti dalla locazione degli immobili ad uso abitativo, come nel caso in questione, che altrimenti concorrerebbero quali redditi fondiari, in base all'art. 26 del TUIR, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale.
In detto contesto, il regime della c.d. cedolare secca, introdotto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011, si pone come alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario di tassazione del reddito fondiario ai fini IRPEF cui può accedere, su opzione, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento che
sia locatore di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo per assoggettare a imposizione il relativo canone di locazione.
Stante le particolari disposizioni del codice civile in tema di fondo patrimoniale, si ritiene che il principio di imputazione del reddito disposto in via generale dall'art. 4 del TUIR possa valere anche in sede di applicazione della cedolare secca, in considerazione del comune presupposto impositivo e del carattere alternativo della cedolare secca rispetto all'IRPEF, risultando assorbente del requisito soggettivo previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2011 concernente la proprietà dell'immobile. Conseguentemente, si ritiene che il coniuge non proprietario possa optare autonomamente per l'applicazione del regime della cedolare secca sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo.
Rimane fermo il rispetto delle altre condizioni previste dall'art. 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011, oggetto di chiarimenti nella circolare n. 26 del 2011.
8. COMUNICAZIONE AL CONDUTTORE - CONTRATTO INFERIORE A 30 GIORNI IN UN ANNO
Domanda Un contribuente è titolare del diritto di usufrutto su due unità immobiliari appartenenti, rispettivamente, alla categoria catastale A8 e C2 (pertinenza dell'immobile A8) che concede in locazione ad uso abitativo nel periodo estivo (case per vacanze). Gli immobili sono locati congiuntamente per periodi settimanali a soggetti non residenti in Italia. Il periodo di locazione non eccede le tre settimane consecutive con il medesimo locatario. Si chiede di conoscere se, ai fini dell'applicazione della cedolare secca, sia obbligatorio inviare una apposita raccomandata a tutti i conduttori con la quale comunicare l'intenzione di avvalersi del nuovo regime e la rinuncia all'aggiornamento del canone.
Risposta L'articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011, istitutivo del regime della cedolare secca, stabilisce al comma 2 che "... La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione". Si tratta dei contratti di locazione di immobili, non formati per atto pubblico o scrittura privata autentica, di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno. Con circolare n. 26 del 2011 è stato chiarito che il limite di durata dei trenta giorni deve essere determinato computando tutti i rapporti di locazione di durata anche inferiore a trenta giorni intercorsi nell'anno con il medesimo locatario. Se la durata della locazione, in tal modo determinata, è inferiore a 30 giorni nell'anno, è previsto l'obbligo della registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5 del TUR e dell'articolo 2-bis della tariffa, parte seconda, allegata allo stesso TUR. Per tali contratti, per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione in termine fisso, il locatore può applicare la cedolare secca in sede dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale è prodotto il reddito. L'opzione esercitata in sede di dichiarazione dei redditi, in tal caso, esplica effetti anche ai fini dell'imposta di registro nell'ipotesi in cui il contribuente proceda alla registrazione volontaria o in caso d'uso del contratto.
Per poter beneficiare del regime della cedolare secca, in base al comma 11 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011, il locatore deve comunicare preventivamente al conduttore tramite lettera raccomandata la scelta del regime alternativo e la conseguente rinuncia per il corrispondente periodo di durata dell'opzione ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.
L'obbligo di inviare la comunicazione di rinuncia agli aggiornamenti del canone può essere escluso nell'ipotesi di contratti di locazione di durata complessiva nell'anno inferiore a trenta giorni. In relazione a tali contratti di breve durata, per i quali non vige l'obbligo della registrazione in termine fisso, non opera il meccanismo di aggiornamento del canone.
9. COMUNICAZIONE AL CONDUTTORE - CONTRATTI CON CLAUSOLA DI RINUNCIA AGLI AGGIORNAMENTI DEL CANONE
Domanda Un contribuente titolare del diritto di proprietà di un immobile abitativo intende stipulare un contratto di locazione per uso abitativo della durata di quattro anni in cui è previsto in apposita clausola la rinuncia all'aggiornamento del canone. Si chiede di conoscere se, ai fini dell'applicazione della cedolare secca, sia comunque necessario inviare l'apposita raccomandata al conduttore con la quale comunicare l'intenzione di avvalersi del nuovo regime e la rinuncia all'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.
Risposta Come già specificato, in base al comma 11 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011, il locatore deve comunicare preventivamente al conduttore tramite lettera raccomandata la scelta del regime alternativo e la conseguente rinuncia per il corrispondente periodo di durata dell'opzione ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Con la circolare n. 26 del 2011, è stato precisato, con particolare riferimento all'applicazione del regime della cedolare secca per l'anno 2011, che per i contratti di locazione che prevedono espressamente la rinuncia agli aggiornamenti del canone non è necessario inviare al conduttore la comunicazione in questione. Si ritiene che la medesima conclusione può essere estesa anche ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo che non rientrano nel regime transitorio del 2011, qualora nel contratto di locazione sia espressamente prevista la rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.
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Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
Fonte www.dossier.net
sabato 9 marzo 2013
venerdì 8 marzo 2013
Come regolarsi per affittare casa agli stranieri
Come regolarsi per affittare casa agli stranieri
Con la nuova legge in materia di sicurezza (legge 15 luglio 2009, numero 94) viene chiarita l' ambiguità generata dal Testo Unico sull' immigrazione che, all' articolo 12 comma 5 bis, prevedeva la reclusione da sei mesi a tre anni, oltre alla confisca dell' immobile (a meno che esso non appartenga a persona estranea al reato), per chiunque, a titolo oneroso e al fine di trarne un ingiusto profitto, avesse dato in locazione un alloggio a un extracomunitario privo del necessario titolo di soggiorno. Il problema d' interpretazione della legge nasceva dalla discrepanza diffusa tra la durata dei contratti di locazione e quella dei permessi di soggiorno e, quindi, della sopravvenuta configurazione del reato per la mutata situazione del conduttore. La nuova legge chiarisce che, affinché si configuri per il proprietario di casa il reato di locazione ad uno straniero privo di titolo di soggiorno, la situazione di irregolarità dell' inquilino debba sussistere esclusivamente al momento della stipula o del rinnovo del contratto. Un chiarimento che mette fine a un' ambiguità "pericolosa" per migliaia di affittuari. (r.rap.)
Fonte : la Repubblica
Il nuovo regime Iva delle cessioni e delle locazioni dei fabbricati
Il nuovo regime Iva delle cessioni e delle locazioni dei fabbricati
dr Andrea D’Este*
L’ennesimo “decreto sviluppo” (DL 83/2012) ha riscritto interamente il regime Iva delle cessioni di beni immobili. In particolare l’articolo 9 del DL ha sostituito integralmente i numero 8-bis e 8-ter dell’articolo 10 DPR 633/1972, i quali contengono la disciplina Iva, rispettivamente delle locazione di beni immobili (abitativi e strumentali), le cessioni di immobili abitativi e le cessioni di immobili strumentali.
Per determinare se un immobile ha destinazione abitativa o meno è necessario fare riferimento esclusivamente alla categoria catastale di appartenenza. Sono considerasti immobili abitativi quelli appartenenti alla categoria catastale A, escluso A10. Gli immobili rientranti nelle altre categoria catastali, inclusa A10, sono considerati strumentali. Sul punto l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 27/E del 2006 prevede espressamente che “la distinzione tra immobili abitativi e immobili strumentali deve essere operata con riferimento alla classificazione catastale dei fabbricati, a prescindere da loro effettivo utilizzo”.
Anteriormente alla modifica legislativa, le cessioni di fabbricati abitativi era, come regola generale, esente Iva a meno che il cedente non fosse stato l’impresa costruttrice o l’impresa che abbia eseguito sullo stesso opere di ripristino (restauro e di risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia e/o interventi di ristrutturazione urbanistica) da meno di 5 anni dalla costruzione dell’immobile o dal termine dei lavori di ripristino.
Dopo la novella legislativa continua ad applicarsi tale regola con l’introduzione della possibilità, solamente per i soggetti costruttori o quelli che abbiano eseguito i predetti lavori si ripristino, di esercitare l’opzione per l’imponibilità Iva trascorsi 5 anni dalla costruzione. L’opzione per l’imponibilità Iva deve essere manifestata nell’atto di vendita.
La norma vuole favorire le imprese di costruzioni in sede di vendita dei beni invenduti, tenuto conto che sempre più spesso i beni vengono venduto dal costruttore oltre cinque anni dopo la costruzione. Per queste imprese, il vecchio regime prevedeva l’esenzione Iva con ricadute negative in termini di detrazione dell’Iva; la vendita in regime di esenzione determinava l’applicazione del pro-rata di detraibilità ai sensi dell’articolo 19, comma 5, DPR 633/1972.
D’ora in poi tali soggetti potranno applicare alla cessioni l’Iva, indipendentemente dal momento in cui cedono i beni costruiti o ripristinati, potendo così detrarre l’Iva versata durante la costruzione del bene.
Fonte : http://www.portaleaziende.it
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La connessione tra politica e fiscalità,
La connessione tra politica e fiscalità, soprattutto in materia immobiliare, è un argomento da toccare con le molle. Da sempre i governi hanno visto nella casa la più facile preda dove attingere risorse per rimpinguare le casse dello Stato e dei Comuni. Sarà bene che nessuno si illuda che la pressione possa diminuire. L’obbligo sottoscritto dagli ultimi governi di rientrare dal pesante deficit che l’Italia ha accumulato negli anni passa attraverso un progressivo recupero di almeno 50 miliardi l’anno di euro. L’obiettivo è riportare il deficit sul Pil dal 120% al 60%. Con quali strumenti i governi che verranno intenderanno agire è presto detto: vendita del patrimonio pubblico, risparmio delle spese dello Stato, recupero delle somme non dichiarate al fisco. Se così fosse i cittadini potrebbero stare tranquilli e non temere altre ‘salassate’. Ma purtroppo così non sarà.
Si è visto come tutte queste azioni siano semplici a parole ma impossibili da realizzare nei fatti. Purtroppo non per ragioni obiettive, ma per i paletti che le varie pubbliche amministrazioni mettono per lasciare le cose come stanno: ovvero per non togliere loro quel potere che attualmente esercitano. Non resterà allora che ricorrere alla leva della fiscalità e quando si parla di tasse la casa balza subito in primo piano. Sarà la riforma degli estimi catastali, sarà la patrimoniale, sarà qualche altra diavoleria, ma gli immobili verranno nuovamente passati al setaccio per estrarre risorse da versare allo Stato.
Detto questo l’unica speranza per la quale tutti dobbiamo essere proattivi è quella che la nuova futura tassazione si sommi con quella già in essere a diventi progressiva in funzione del valore dei patrimoni. In altre parole è giusto che paghi in proporzione chi più possiede, cercando addirittura di sgravare quella parte enorme del paese che è proprietaria della singola abitazione in cui vive. Sarebbe una soluzione di grande civiltà ma anche di forte stimolo al mercato. Con la riduzione progressiva delle tasse sulla casa si creerebbero le condizioni perché il risparmio delle famiglie torni sul mercato immobiliare e, unitamente ad una riforma delle locazioni in Italia, si possano ripristinare quelle condizioni che permetterebbero di individuare nella casa una fonte di investimento sicuro e di lunga durata.
Credo che un politico serio dovrebbe venire a farci questi discorsi, molto realistici e concreti. Il popolo del mattone ha sempre dato e dato tanto. Meriterebbe maggior rispetto e tutela.
Pubblicato da Mioaffitto
A Torino invocato il fondo Salva sfratti
La giunta comunale di Torino “costituisca un fondo Salva sfratti chiedendo alla Regione e alle fondazioni bancarie un impegno straordinario in tempo di crisi”. E’ quanto richiesto dal consiglio comunale del capoluogo piemontese attraverso una mozione approvata oggi.
L’assemblea cittadina ricorda come nel 2012 gli sfratti siano stati 1.947 di cui 1.893 per morosità, e invita l’esecutivo di Palazzo Civico ad agire verso la Regione affinchè “siano confermate le risorse che finanziano il Fondo Locare ed il fondo sociale per le morosità incolpevoli”.
Nello stesso tempo il consiglio comunale chiede che sindaco e giunta “si facciano promotori, attraverso l’Anci, presso il prossimo Governo di azioni volte ad ottenere trasferimenti tali da evitare l’applicazione del’Imu sui patrimoni di enti locali, Atc ed ex Iacp vincolati ad edilizia sociale e di destinare specifiche risorse ad investimenti di edilizia residenziale pubblica“.
Pubblicato da Mioaffitto
Danni da infiltrazioni addebitabili alla esecuzione non a regola d’arte della veranda. Paga il proprietario o il condominio?
Paga il proprietario i danni causati all’appartamento sottostante se le infiltrazioni, non dovute a difetto di manutenzione addebitabile al condominio, provengono dalla sua veranda realizzata abusivamente e non correttamente.
Si legge nella sentenza:
In perfetta adesione alle risultanze processuali, il giudice a quo ha posto in rilievo:
a) la CTU ha accertato che le infiltrazioni derivavano da una serie di. fattori, riconducibili, comunque, alla scarsa tenuta degli attacchi tra la guaina bituminosa di rivestimento del terrazzo di copertura e le soglie della veranda del R. ;
a) la CTU ha accertato che le infiltrazioni derivavano da una serie di. fattori, riconducibili, comunque, alla scarsa tenuta degli attacchi tra la guaina bituminosa di rivestimento del terrazzo di copertura e le soglie della veranda del R. ;
b) le conclusioni del CTU erano suffragate da un’ ampia e dettagliata ricostruzione dei fatti ed in particolare dal fatto che le infiltrazioni si verificavano solo durante le precipitazioni, meteorologiche ed i raccordi tra la superficie di impermeabilizzazione ed i tubi discendenti non erano stati eseguiti a regola d’arte, con una soluzione di continuità tra l’impermeabilizzazione del terrazzo di copertura ed il perimetro verticale della veranda; c) la CTU individuò “con sicurezza” una delle cause nel sistema ideato per lo smaltimento delle acque meteoriche dalla copertura in veranda (p.12-13 sentenza impugnata). Questa attenzione puntuale ai dati di fatto rilevati dalla CTU evidenziano di per sé la logica deduzione che le infiltrazioni non erano dovute1 a difetto di manutenzione addebitabile al condominio.
Andava, quindi, esclusa ogni responsabilità del condominio, anche perché – ed è circostanza dirimente – non contrastata nemmeno dalla censura, che allorché il R. diede esecuzione all’ordinanza cautelare, il problema ebbe a cessar (p.14 sentenza impugnata).
Ne consegue che tutto il contenuto della doglianza, che, come si evince, dalla sua formulazione, si ancora all’argomentazione del primo giudice (p. 13 – 15 ricorso) per giungere a ritenere responsabile il Condominio, con il conforto di decisioni di questa Corte, non coglie la ratio decidendi e rispetto ad essa si configura eccentrico. Infatti, dalla scrupolosa CTU e dalla ordinanza cautelare eseguita dal R. , il giudice a quo ha escluso e non poteva fare diversamente ogni responsabilità del condominio.
In altri termini, non sono risultati elementi tali da ritenere applicabili gli artt. 1026, 2697, 2051 c.c., in quanto la origine delle infiltrazioni è risultata addebitabile alla esecuzione non a regola d’arte della veranda, mentre è emerso che il condominio non aveva effettuato, a seguito della citata transazione, lavori di manutenzione a suo carico che avrebbero potuto determinare il fatto dannoso.
Né, quindi, si può parlare di vizio di motivazione, così come dedotto.
4. – Di qui, l’assorbimento del secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 106, 269, 99, 112 c.p.c. e 1665 e 1667 e segg., 2043 c.c.; omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione; omesso esame di punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), con il quale il ricorrente si duole del fatto che erroneamente il giudice dell’appello avrebbe respinto la sua domanda di garanzia nei confronti della società appaltatrice, che aveva eseguito i lavori di impermeabilizzazione della copertura del terrazzo, per la semplice considerazione che nessun vizio in quella esecuzione è stato accertato che determinasse le infiltrazioni, che, invece, sono state attribuite alla non perfetta installazione della abusiva veranda e alla mancanza di raccordo della impermeabilizzazione stessa tra la veranda, installando la quale era onere del R. assicurarsi il perfetto raccordo con il terrazzo (p. 12 sentenza impugnata).
Fonte: condominioweb
mercoledì 6 marzo 2013
Come funziona la locazione con preliminare di vendita
Quanto comunemente chiamato “affitto con riscatto”, cela una serie di formule tecniche dalle diverse caratteristiche e convenienze. Cerchiamo oggi di comprendere in che modo funzioni quella maggiormente tutelante per le parti, denominata “locazione con preliminare di vendita” e in grado di rappresentare un vincolo particolarmente attento e specifico per i soggetti coinvolti in tale contratto giuridico.
La locazione con preliminare di vendita è una formula con la quale l’inquilino / futuro acquirente stipula un contratto di affitto, sottoscrivendo altresì – insieme alla parte promittente venditrice – l’obbligo di dar seguito a una futura compravendita. In altri termini, il contratto di affitto sarà accompagnato dalla stipula di un contratto preliminare di futura vendita, con il quale le parti indicano un termine massimo, perentorio, entro il quale procedere alla stipula del contratto di compravendita definitivo.
Tale forma contrattuale è certamente più tutelante per le parti: una volta che il preliminare di compravendita è trascritto nei registri immobiliari, infatti, si potrà ottenere una completa protezione contro eventuali pignoramenti della casa da parte di creditori del venditore. Il preliminare trascritto genera infatti una efficacia prenotativa e, di conseguenza, garantisce al compratore il riparo da eventuali sgradite sorprese.
Tale forma contrattuale è certamente più tutelante per le parti: una volta che il preliminare di compravendita è trascritto nei registri immobiliari, infatti, si potrà ottenere una completa protezione contro eventuali pignoramenti della casa da parte di creditori del venditore. Il preliminare trascritto genera infatti una efficacia prenotativa e, di conseguenza, garantisce al compratore il riparo da eventuali sgradite sorprese.
Una volta stipulato il contratto di affitto / preliminare di compravendita, l’inquilino potrà entrare in possesso dell’appartamento e condurlo nei modi e nei termini precisati nel contratto. La durata del contratto di affitto è di norma compresa entro i 5 anni: durante questo periodo, l’inquilino pagherà un canone di locazione maggiorato, da concordare tra le parti, che fungerà da parziale deconto del prezzo finale di riscatto.
Entro il termine contrattualmente stabilito, l’inquilino potrà scegliere di comprare l’immobile: formalizzando tale decisione, la maggiorazione versata sugli affitti andrà ad essere scomputata dal prezzo indicato nel contratto di affitto con riscatto. Se invece l’inquilino sceglie di non acquistare l’immobile, il contratto di locazione prosegue come un normale rapporto di affitto, ma l’inquilino (ex promittente acquirente) perderà le maggiorazioni che ha pagato all’interno dei canoni di locazione.
Fonte Mioaffitto
sabato 2 marzo 2013
Polizze Affitti conviene ??
In un mercato come quello attuale , sicuramente la garanzia e la ricerca del miglioro profilo di clientela e target a cui locare il vostro immobile è sicuramente il primo passo importante per limitare le problematiche che possono nascere in un contratto di affitto.
Per questo vi posso consigliare di utilizzare degli strumenti che consentano perlomeno di filtrare e verificare a monte la validità e le garanzie offerte dal vostro inquilino .
Credo di potervi consigliare questo metodo di locazione con copertura assicurativa che grazie alla collaborazione che ho da oltre un ventennio con professionisti del settore , utilizzo al fine di tutelare i miei clienti che si apprestano a locare immobili .
* Rimborso 12 mensilità
* Durata 4 anni
* Costo Variabile
* Premio unico
* Spese Legali comprese
Compagnia assicurativ
a mediante la presente polizza garantisce, sino ad un massi
Le spese legali necessaria al Locatore, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, per l'esercizio dell'azione di sfratto nei confronti dell'inquilino inadempiente sono garantite .
Per questo vi posso consigliare di utilizzare degli strumenti che consentano perlomeno di filtrare e verificare a monte la validità e le garanzie offerte dal vostro inquilino .
Credo di potervi consigliare questo metodo di locazione con copertura assicurativa che grazie alla collaborazione che ho da oltre un ventennio con professionisti del settore , utilizzo al fine di tutelare i miei clienti che si apprestano a locare immobili .
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* Premio unico
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Compagnia assicurativ
COSA E QUANTO GARANTISCE LA POLIZZA ?
La Compagnia assicurativa mediante la presente polizza garantisce, sino ad un massimo di 12 mensilità e con il limite di 20.000,00 euro, il mancato pagamento del canone di locazione.
Vengono garantite inoltre le spese legali necessaria al Locatore, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, per l'esercizio dell'azione di sfratto nei confronti dell'inqulino inadempiente.
Più precisamente la garanzia di tutela legale viene prestata al Locatore per:
- l’esercizio di diffida stragiudiziale del Conduttore al pagamento dei canoni insoluti e/o degli oneri accessori insoluti;
- l’esercizio di azione giudiziale di sfratto per morosità, ai sensi dell’art. 658 del Codice di Procedura Civile, nei confronti del Conduttore. La presente garanzia viene prestata con l’applicazione di una franchigia fissa ed assoluta a carico del Locatore di € 258,00.
Il locatore ha il diritto di scegliere e nominare liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi.
a mediante la presente polizza garantisce, sino ad un massi
Le spese legali necessaria al Locatore, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, per l'esercizio dell'azione di sfratto nei confronti dell'inquilino inadempiente sono garantite .
Più precisamente la garanzia di tutela legale viene prestata al Locatore per:
- l’esercizio di diffida stragiudiziale del Conduttore al pagamento dei canoni insoluti e/o degli oneri accessori insoluti;
- l’esercizio di azione giudiziale di sfratto per morosità, ai sensi dell’art. 658 del Codice di Procedura Civile, nei confronti del Conduttore. La presente garanzia viene prestata con l’applicazione di una franchigia fissa ed assoluta a carico del Locatore di € 258,00.
Il locatore ha il diritto di scegliere e nominare liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi.
DOCUMENTI NECESSARI PER LA STIPULA DELLA POLIZZA
- Per i privati e lavoratori dipendenti: ultime due buste paga, CUD o Mod. Unico completo, carta d’identità, codice fiscale e copia permesso di soggiorno (se cittadino extracomunitario).
Idem per l’eventuale garante/coobbligato
Per i cittadini extracomunitari occorre dimostrare la continuità lavorativa di almeno 3 anni (Idem per l’eventuale garante/coobbligato) - Per i professionisti e lavoratori autonomi: : Ultimo Modello Unico, Visura camerale, documento attestante il pagamento delle imposte, carta d’identità e codice fiscale
- Per le società: Certificato Camera di Commercio e Bilancio o quadro RN del Mod. Unico dei soci
REQUISITI RICHIESTI (dell'inqulino contraente)
- Assenza di pregiudizievoli (protesti, pignoramenti, condanne penali, etc..)
- rapporto rata/reddito: il canone massimo assicurabile è pari al 35% del reddito netto dichiarato (ai fini del computo del reddito, potrà tenersi conto del reddito del coniuge convivente o di un garante).
- Contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- Datore di lavoro costituito da una società di capitali. Se il datore di lavoro è costituito da una società di persone la Compagnia si riserva la facoltà di valutare i requisiti di affidabilità finanziaria tramite società di informazione economica.
QUANTO COSTA LA POLIZZA
Il costo varia in base alla durata del contratto di locazione e all'importo del canone di affitto. Il Premio della polizza è unico ed anticipato, ovvero il pagamento deve essere effettuato dal contraente una volta sola per l'intera durata della polizza stessa.
Esempio: Durata contratto 4 anni e canone mensile 500,00 euro. Premo unico di 632,00 euro.
E' possibile stipulare la polizza anche per contratti di locazione di durate inferiori ai 4 anni.
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