sabato 29 dicembre 2012

Le detrazione previste con i beneficiari contratti di locazione


DETRAZIONI PREVISTE PER IL PROPRIETARIO

Il reddito che il proprietario ricava dalla locazione di un fabbricato (reddito effettivo) è tassato in maniera diversa in corrispondenza delle varie tipologie di contratti di locazione.

In particolare, se l'immobile è locato:
ad equo canone, il reddito da assoggettare all'Irpef è quello derivante dal canone annuo di locazione, ridotto del 15% a titolo forfettario (o del 25% per i fabbricati situati nella città di Venezia e in alcune isole della Laguna); si ricorda che dal 30 dicembre 1998 non è più possibile stipulare o rinnovare contratti di tale tipo;
in libero mercato, il reddito è dato dal valore più alto tra la rendita catastale (rivalutata del 5%) e il canone di locazione (aggiornato con le rivalutazioni Istat) ridotto del 15% (o del 25% per i fabbricati situati nella città di Venezia e in alcune isole della Laguna);
a canone convenzionale (ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431), il reddito da assoggettare all'Irpef, determinato con le stesse modalità previste per i fabbricati affittati ad uso abitativo in libero mercato, è ridotto ulteriormente del 30% se il fabbricato è sito in uno dei comuni ad alta densità abitativa (art. 1, Decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazione, dalla Legge 21 febbraio 1989, n. 61 e successive modificazioni) ovvero se l'immobile è situato nella regione Abruzzo ed è concesso in locazione a soggetti residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili (art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009). Il canone "convenzionale" è quello determinato sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale;
se l'immobile è situato nella regione Abruzzo ed è concesso in comodato a soggetti residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili (art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009).
Attenzione: per usufruire dell'ulteriore riduzione del 30% sul reddito del fabbricato, il contribuente deve compilare la sezione "Dati necessari per fruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione".
Il canone di locazione va dichiarato anche se non è stato percepito effettivamente. La legge, però, prevede che i canoni non percepiti (per l'ammontare accertato dal giudice) non concorrono a formare il reddito, a partire dal termine del procedimento di convalida di sfratto per morosità. Inoltre, nel caso in cui il giudice confermi la morosità dell'affittuario anche per periodi precedenti, è riconosciuto un credito d'imposta di ammontare pari alle imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti.
In tutti questi casi il reddito dei fabbricati è determinato sulla base della sola rendita catastale.


DETRAZIONI PREVISTE PER GLI INQUILINI A BASSO REDDITO

I contribuenti intestatari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale hanno diritto a una detrazione d'imposta da fruire nella dichiarazione dei redditi (Mod. 730 o Unico).

1) Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti stipulati o rinnovati a norma della legge 9 dicembre 1998, n. 431:
300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
150 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non superiore a 30.987,41 euro.
2) Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti stipulati o rinnovati secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 3, e dall'art. 4, commi 2 e 3 della legge n. 431 del 1998 (cosiddetti contratti convenzionali):
495,80 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
247,90 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro.
In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (ad esempio, i contribuenti titolari di contratti di locazione stipulati con gli Istituti case popolari non possono beneficiare della detrazione).

La detrazione deve essere calcolata in base al periodo dell'anno in cui l'immobile è destinato ad abitazione principale e al numero dei cointestatari del contratto di locazione, ciascuno dei quali deve fare riferimento al proprio reddito complessivo per stabilire l'importo spettante.

Se il reddito complesivo è superiore al citato importo di euro 30.987,41 non spetta alcuna detrazione.


DETRAZIONI PREVISTE PER I GIOVANI CHE VIVONO IN AFFITTO

I giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, a condizione che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati, hanno diritto a una detrazione d'imposta da fruire nella dichiarazione dei redditi.

La detrazione è pari a 991,60 euro e spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto e per i contratti stipulati a partire dal 2007 (se il reddito complessivo non supera 15.493, 71 euro), e va calcolata in base ai giorni dell'anno in cui l'immobile è stato adibito ad abitazione principale ed alla percentuale di spettanza della detrazione stessa.
Il requisito dell'età è soddisfatto qualora ricorra anche per una parte del periodo d'imposta in cui si intende fruire della detrazione.


DETRAZIONI PREVISTE PER LAVORATORI DIPENDENTI TRASFERITI

A favore dei lavoratori dipendenti che abbiano stipulato un contratto di locazione, è prevista una detrazione d'imposta (da fruire nella dichiarazione dei redditi) nella misura di 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro; nella misura di 495,80 euro se il reddito complessivo supera i 15.493,71 euro ma non i 30.987,41 euro, alle seguenti condizioni:
abbiano trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo;
il nuovo comune si trovi ad almeno 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione;
la residenza nel nuovo comune sia stata trasferita da non più di tre anni dalla richiesta della detrazione;
la detrazione può essere fruita nei primi tre anni in cui è stata trasferita la residenza. Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2010 può essere operata la detrazione in relazione ai periodi d'imposta 2010, 2011 e 2012.
Questa detrazione non spetta per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad esempio, borse di studio).

Attenzione
Le diverse detrazioni per gli inquilini devono essere ragguagliate al periodo dell'anno in cui ricorrono le condizioni richieste e non possono essere cumulate.


DETRAZIONI PREVISTE PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI

Dal 1° gennaio 2007 è stata introdotta una nuova detrazione Irpef a favore degli studenti universitari che stipulano un contratto di locazione per unità immobiliari situate nel comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi.
La detrazione è pari al 19% del canone pagato e si calcola su un importo non superiore a 2.633 euro. Puo beneficiarne sia lo studente che il familiare di cui lo stesso risulta fiscalmente a carico.
Per usufruire della detrazione è comunque necessario che:
l'università si trovi in un comune distante almeno 100 chilometri da quello di residenza dello studente;
il comune di residenza dello studente appartenga, in ogni caso, ad una provincia diversa da quella in cui è situata l'università;
il contratto di locazione sia stipulato, o rinnovato, a canone "convenzionale", ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
Con la Finanziaria 2008 la norma è stata estesa anche ai canoni relativi ai contratti di ospitalità e agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.

LA DETRAZIONE IRPEF SUI CANONI DI LOCAZIONE

Inquilini Reddito Detrazione
PER TUTTI
(contratto ad abitazione principale
di qualunque tipo)
Validità dal 1° gennaio 2007 con reddito complessivo fino a 15.493,71 euro 300 euro
con reddito complessivo oltre 15.493,71 euro e fino a 30.987,41 euro 150 euro
PER TUTTI
(contratto ad abitazione principale
a canone convenzionale)
Validità dal 1° gennaio 2001 con reddito complessivo fino a 15.493,71 euro 495,80 euro
con reddito complessivo oltre 15.493,71 euro e fino a 30.987,41 euro 247,90 euro
PER LAVORATORI DIPENDENTI
CHE SI TRASFERISCONO
(qualsiasi tipo di contratto)
Validità dal 1° gennaio 2007 con reddito complessivo fino a 15.493,71 euro 991,60 euro
con reddito complessivo oltre 15.493,71 euro e fino a 30.987,41 euro 495,80 euro
PER GIOVANI
di età compresa tra i 20 e i 30 anni
(abitazione principale a canone convenzionale)
Validità dal 1° gennaio 2007 con reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro 991,60 euro
PER STUDENTI UNIVERSITARI
(contratto a canone convenzionale)
Validità dal 1° gennaio 2007 19% del canone
(da calcolare su un importo massimo di 2.633 euro) 500,27 euro



  L'IVA SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE
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Il decreto legge n. 223 del 2006 ha modificato in maniera rilevante la disciplina Iva applicabile alle locazioni di immobili.

In particolare, come per l'imposta di registro, occorre distinguere tra la locazione di:
immobili ad uso abitativo;
immobili strumentali.
LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO

Per gli immobili di tipo residenziale, attualmente è previsto un regime di esenzione Iva per tutte le locazioni, comprese quelle finanziarie. Per esse è necessario pagare l'imposta di registro.

Lo stesso regime si applica anche quando, insieme con il fabbricato di tipo residenziale (bene principale) è ceduto in locazione il box o la cantina (pertinenza).

Quando si applica l' Iva
In base a quanto previsto dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), a partire dal 1° gennaio 2007, non è possibile usufruire dell'esenzione Iva per le locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata.

Con la nuova normativa, pertanto, dette locazioni rientrano nell'ambito delle operazioni imponibili ai fini Iva:
quando sono effettuate dalle imprese che hanno costruito i fabbricati o che su di essi hanno realizzato interventi di ristrutturazione edilizia, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento;
se il contratto ha durata non inferiore a quattro anni.
LOCAZIONE DI IMMOBILI STRUMENTALI

Anche gli immobili strumentali scontano il regime di esenzione Iva (è comunque dovuta l'imposta di registro) previsto in linea generale per tutte le locazioni, comprese quelle finanziarie, con alcune eccezioni.
Sono, infatti, imponibili ad Iva:
le locazioni effettuate nei confronti di coloro che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione;
le locazioni nei confronti di conduttori soggetti passivi d'imposta che hanno un pro-rata di detraibilità non superiore al 25 per cento;
le locazioni in relazione alle quali il locatore ha espresso l'opzione per l'imponibilità ad Iva.
La percentuale di detrazione del conduttore, alla quale fare riferimento per stabilire il regime Iva della locazione, deve essere valutata inizialmente al momento della stipula del contratto di locazione, nel quale deve essere menzionata la relativa dichiarazione del conduttore.

Qualora al termine del periodo d'imposta in cui è stato stipulato il contratto la percentuale di detraibilità risultasse non superiore al 25 per cento, il conduttore deve comunicarlo al cedente per l'assoggettamento della locazione ad Iva.

Fonte : dossier.net

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