venerdì 8 marzo 2013

La connessione tra politica e fiscalità,



La connessione tra politica e fiscalità, soprattutto in materia immobiliare, è un argomento da toccare con le molle. Da sempre i governi hanno visto nella casa la più facile preda dove attingere risorse per rimpinguare le casse dello Stato e dei Comuni. Sarà bene che nessuno si illuda che la pressione possa diminuire. L’obbligo sottoscritto dagli ultimi governi di rientrare dal pesante deficit che l’Italia ha accumulato negli anni passa attraverso un progressivo recupero di almeno 50 miliardi l’anno di euro. L’obiettivo è riportare il deficit sul Pil dal 120% al 60%. Con quali strumenti i governi che verranno intenderanno agire è presto detto: vendita del patrimonio pubblico, risparmio delle spese dello Stato, recupero delle somme non dichiarate al fisco. Se così fosse i cittadini potrebbero stare tranquilli e non temere altre ‘salassate’. Ma purtroppo così non sarà.
Si è visto come tutte queste azioni siano semplici a parole ma impossibili da realizzare nei fatti. Purtroppo non per ragioni obiettive, ma per i paletti che le varie pubbliche amministrazioni mettono per lasciare le cose come stanno: ovvero per non togliere loro quel potere che attualmente esercitano. Non resterà allora che ricorrere alla leva della fiscalità e quando si parla di tasse la casa balza subito in primo piano. Sarà la riforma degli estimi catastali, sarà la patrimoniale, sarà qualche altra diavoleria, ma gli immobili verranno nuovamente passati al setaccio per estrarre risorse da versare allo Stato.
Detto questo l’unica speranza per la quale tutti dobbiamo essere proattivi è quella che la nuova futura tassazione si sommi con quella già in essere a diventi progressiva in funzione del valore dei patrimoni. In altre parole è giusto che paghi in proporzione chi più possiede, cercando addirittura di sgravare quella parte enorme del paese che è proprietaria della singola abitazione in cui vive. Sarebbe una soluzione di grande civiltà ma anche di forte stimolo al mercato. Con la riduzione progressiva delle tasse sulla casa si creerebbero le condizioni perché il risparmio delle famiglie torni sul mercato immobiliare e, unitamente ad una riforma delle locazioni in Italia, si possano ripristinare quelle condizioni che permetterebbero di individuare nella casa una fonte di investimento sicuro e di lunga durata.
Credo che un politico serio dovrebbe venire a farci questi discorsi, molto realistici e concreti. Il popolo del mattone ha sempre dato e dato tanto. Meriterebbe maggior rispetto e tutela.

A Torino invocato il fondo Salva sfratti



La giunta comunale di Torino “costituisca un fondo Salva sfratti chiedendo alla Regione e alle fondazioni bancarie un impegno straordinario in tempo di crisi”. E’ quanto richiesto dal consiglio comunale del capoluogo piemontese attraverso una mozione approvata oggi.
L’assemblea cittadina ricorda come nel 2012 gli sfratti siano stati 1.947 di cui 1.893 per morosità, e invita l’esecutivo di Palazzo Civico ad agire verso la Regione affinchè “siano confermate le risorse che finanziano il Fondo Locare ed il fondo sociale per le morosità incolpevoli”.
Nello stesso tempo il consiglio comunale chiede che sindaco e giunta “si facciano promotori, attraverso l’Anci, presso il prossimo Governo di azioni volte ad ottenere trasferimenti tali da evitare l’applicazione del’Imu sui patrimoni di enti locali, Atc ed ex Iacp vincolati ad edilizia sociale e di destinare specifiche risorse ad investimenti di edilizia residenziale pubblica“.




Danni da infiltrazioni addebitabili alla esecuzione non a regola d’arte della veranda. Paga il proprietario o il condominio?




Paga il proprietario i danni causati all’appartamento sottostante se le infiltrazioni, non dovute a difetto di manutenzione addebitabile al condominio, provengono dalla sua veranda realizzata abusivamente e non correttamente.
Si legge nella sentenza:
In perfetta adesione alle risultanze processuali, il giudice a quo ha posto in rilievo:
a) la CTU ha accertato che le infiltrazioni derivavano da una serie di. fattori, riconducibili, comunque, alla scarsa tenuta degli attacchi tra la guaina bituminosa di rivestimento del terrazzo di copertura e le soglie della veranda del R. ;
b) le conclusioni del CTU erano suffragate da un’ ampia e dettagliata ricostruzione dei fatti ed in particolare dal fatto che le infiltrazioni si verificavano solo durante le precipitazioni, meteorologiche ed i raccordi tra la superficie di impermeabilizzazione ed i tubi discendenti non erano stati eseguiti a regola d’arte, con una soluzione di continuità tra l’impermeabilizzazione del terrazzo di copertura ed il perimetro verticale della veranda; c) la CTU individuò “con sicurezza” una delle cause nel sistema ideato per lo smaltimento delle acque meteoriche dalla copertura in veranda (p.12-13 sentenza impugnata). Questa attenzione puntuale ai dati di fatto rilevati dalla CTU evidenziano di per sé la logica deduzione che le infiltrazioni non erano dovute1 a difetto di manutenzione addebitabile al condominio.
Andava, quindi, esclusa ogni responsabilità del condominio, anche perché – ed è circostanza dirimente – non contrastata nemmeno dalla censura, che allorché il R. diede esecuzione all’ordinanza cautelare, il problema ebbe a cessar (p.14 sentenza impugnata).
Ne consegue che tutto il contenuto della doglianza, che, come si evince, dalla sua formulazione, si ancora all’argomentazione del primo giudice (p. 13 – 15 ricorso) per giungere a ritenere responsabile il Condominio, con il conforto di decisioni di questa Corte, non coglie la ratio decidendi e rispetto ad essa si configura eccentrico. Infatti, dalla scrupolosa CTU e dalla ordinanza cautelare eseguita dal R. , il giudice a quo ha escluso e non poteva fare diversamente ogni responsabilità del condominio.
In altri termini, non sono risultati elementi tali da ritenere applicabili gli artt. 1026, 2697, 2051 c.c., in quanto la origine delle infiltrazioni è risultata addebitabile alla esecuzione non a regola d’arte della veranda, mentre è emerso che il condominio non aveva effettuato, a seguito della citata transazione, lavori di manutenzione a suo carico che avrebbero potuto determinare il fatto dannoso.
Né, quindi, si può parlare di vizio di motivazione, così come dedotto.
4. – Di qui, l’assorbimento del secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 106, 269, 99, 112 c.p.c. e 1665 e 1667 e segg., 2043 c.c.; omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione; omesso esame di punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), con il quale il ricorrente si duole del fatto che erroneamente il giudice dell’appello avrebbe respinto la sua domanda di garanzia nei confronti della società appaltatrice, che aveva eseguito i lavori di impermeabilizzazione della copertura del terrazzo, per la semplice considerazione che nessun vizio in quella esecuzione è stato accertato che determinasse le infiltrazioni, che, invece, sono state attribuite alla non perfetta installazione della abusiva veranda e alla mancanza di raccordo della impermeabilizzazione stessa tra la veranda, installando la quale era onere del R. assicurarsi il perfetto raccordo con il terrazzo (p. 12 sentenza impugnata).
Fonte: condominioweb

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